2) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto del richiedente. In mancanza, l'interessato può essere riconosciuto:
- personalmente dal dipendente che legalizza la fotografia (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che legalizza la fotografia
- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del richiedente in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso
ATTENZIONE:
È indispensabile la presenza dell'interessato, cioè della persona raffigurata nella fotografia.
Per la legalizzazione della fotografia di un minorenne, occorre la presenza di un genitore, del tutore, del curatore o dall'affidatario provvisto di un proprio documento valido di identità o riconoscimento.
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Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Dipende dalla durata del documento per cui è stata richiesta la legalizzazione della fotografia.
ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe
Ai sensi del dell'art. 34 D.P.R. 445/2000, la legalizzazione della fotografia viene effettuata in esenzione dall'imposta di bollo.
- D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e successive integrazioni e modificazioni ed altre Leggi speciali sull'applicazione dell'imposta di bollo
- Circ. Min. Interno 3 M.I.A.C.E.L. del 14 marzo 1995
- Nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica Sicurezza, prot. 001374 del 14 Febbraio 1996
- Nota del Ministero dell'Interno n. 400/A/2005/1501/P/23.13.27 del 5 Dicembre 2005
La legalizzazione della foto è limitata alla richiesta di passaporto e patente o al rilascio di autorizzazioni quali il porto d'armi e la licenza di caccia.
Per i minori di età compresa tra 14 e 15 anni, la legalizzazione della fotografia costituisce certificato di riconoscimento. Infatti, la legalizzazione della fotografia viene effettuata sul certificato di nascita e solo in caso serva per la conduzione di ciclomotori.