1°) per la Corte di Assise (primo grado)
2°) per la Corte di Assise di Appello (secondo grado)
Attraverso l'apposita modulistica on line reperibile sul sito istituzionale è possibile presentare richiesta di iscrizione
- per l'eventuale assistenza alla compilazione
- essere residente a Casalecchio di Reno
- avere la cittadinanza italiana
- godere dei diritti civili e politici
- avere età compresa tra i 30 e i 65 anni
- essere in possesso della licenza media inferiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise o del diploma di scuola media superiore per l'iscrizione all'albo dei giudici popolari di Corte di Assise di Appello
- buona condotta morale
Non possono chiedere l'iscrizione all'albo di giudice popolare:
- i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
- gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in servizio
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione
Le iscrizioni vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari) e la domanda deve essere presentata dalla data di affissione all'abo pretorio comunale dell'avviso di aggiornamento degli albi fino al 31 luglio.
2) Entro il 10 settembre i due elenchi sono trasmessi alla Cancelleria della Corte di Assise
3) Dal 15 settembre al 30 ottobre la Commissione circondariale provvede alla revisione di sua competenza
4) Entro il 15 novembre gli elenchi compilati dalla Commissione circondariale sono resi noti in ogni Comune mediante affissione nell'albo pretorio e con pubblico manifesto
5) Entro 15 giorni dall'affissione all'albo pretorio, ogni cittadino maggiorenne può fare ricorso contro le omissioni, le indebite iscrizioni e le cancellazioni presso la Cancelleria della Corte di Assise
6) Terminata la pubblicazione, gli elenchi vengono restituiti alla Corte di Assise
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al compimento di 66 anni d'età del richiedente o alla perdita dei requisiti previsti dalla Legge
ADOTTATO DA: Commissione del Tribunale di Bologna
- D.LGS. 273 del 28 luglio 1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni"
- L. 405 del 5 maggio 1952 "Modificazioni alla legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudizi in assise"
- L. 287 del 10 aprile 1951 "Riordinamento dei giudizi di assise"
L'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.