- ricongiungimento familiare
- coesione familiare
- permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
- contratto di soggiorno per lavoro subordinato
- permesso di soggiorno per lavoro autonomo
- Decreto flussi
Indica il numero delle persone che possono abitare in un alloggio, in base alla sua superficie e che possiede i requisiti igienico-sanitari.
Cittadino extracomunitario maggiorenne
ALLOGGIO:
1) L'alloggio per il quale viene richiesta l'idoneità:
- può essere di proprietà pubblica (es. case popolari) o privata
- deve trovarsi sul territorio del Comune di Casalecchio di Reno, indipendentemente dalla residenza del richiedente
- deve essere a disposizione del richiedente a qualunque titolo
ATTENZIONE: La denuncia di ospitalità per stranieri non è considerata un titolo sufficiente.
2) I parametri minimi dell'alloggio validi sul territorio di Casalecchio di Reno sono i seguenti:
- Alloggi da almeno 28,00 mq. = nuclei familiari fino a 1 persona
- Alloggi da almeno 38,00 mq. = nuclei familiari fino a 2 persone
- Alloggi da almeno 42,00 mq. = nuclei familiari fino a 3 persone
- Alloggi da almeno 56,00 mq. = nuclei familiari fino a 4 persone
- Alloggi da almeno 66,00 mq. = nuclei familiari fino a 5 persone
- Alloggi da almeno 76,00 mq. = nuclei familiari fino a 6 persone
- Alloggi da almeno 86,00 mq. = nuclei familiari fino a 7 persone
- Alloggi da almeno 96,00 mq. = nuclei familiari fino a 8 persone
- Alloggi da almeno 106,00 mq. = nuclei familiari fino a 9 persone
Ogni persona aggiuntiva necessita di 10,00 mq. in più.
Le superfici abitative di cui sopra vengono calcolate in metri quadrati utili, cioè esclusi balconi, terrazze e altri accessori, garage, autorimesse e posti auto. Tali parametri vengono definiti dalla Determinazione N. 36 del 23/01/2023.
ATTENZIONE: In caso di ricongiungimento familiare di minori di 14 anni, questi ultimi non devono essere considerati nel calcolo dei metri quadri sopra descritto.
3) Oltre i precedenti parametri occorre rispettare quanto previsto dal D.M del 5 luglio 1975 sulle abitazioni e in particolare:
- Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a 14 metri quadrati (per i primi 4 abitanti) e a 10 metri quadrati (per ciascuno dei successivi abitanti).
In caso di domanda di idoneità dell'alloggio per ricongiungimento familiare:
4) L'alloggio deve presentare le seguenti caratteristiche:
- essere allacciato alla rete idrica comunale
- essere allacciato alla rete fognaria comunale o ad altro sistema di smaltimento reflui conforme alle norme di Legge e di Regolamento
- essere dotato di impianto di riscaldamento conforme alle norme di Legge e di Regolamento
- non essere ubicato al piano seminterrato o interrato
Domanda attestazione idoneità alloggio per permesso subordinato a lavoro o permesso di lungo periodo
Domanda attestazione idoneità alloggio per ricongiungimento o coesione familiare
Determinazione N. 36 del 23.01.2023.pdf (file .pdf - dimensione 97,3 KB)
Dichiarazione A concessione alloggio.pdf (file .pdf - dimensione 15,5 KB)
Dichiarazione B concessione alloggio.pdf (file .pdf - dimensione 274,2 KB)
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune
In caso di domanda di idoneità dell'alloggio che richieda un parere da parte dell'A.U.S.L.:
Entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda corretta e completa da parte del Comune
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
- In caso di accoglimento della richiesta: Attestazione di idoneità dell'alloggio
- In caso di diniego: Comunicazione contenente le ragioni del diniego, oltre che tempi e autorità presso cui è possibile presentare ricorso
TERMINE DI VALIDITÀ:
- In caso di accoglimento della richiesta: 6 mesi dalla data di rilascio (non di ritiro) dell'attestazione
- In caso di non accoglimento della richiesta: Il diniego è valido fino a che permangono le ragioni che lo hanno determinato (è comunque necessario presentare una nuova richiesta)
ADOTTATO DA: Operatore di Sportello
- N° 2 marche da bollo da Euro 16,00 alla presentazione della domanda
In caso di più richiedenti è previsto il pagamento di più marche da bollo (una aggiuntiva per ogni altro richiedente).
Il pagamento delle marche da bollo per la richiesta di idoneità alloggiativa sarà da corrispondere contestualmente alla compilazione del modulo di richiesta, esclusivamente mediante la piattaforma integrata PagoPA che consentirà:
- il pagamento elettronico immediato;
- di stampare il bollettino PagoPA e recarsi in posta o nelle tabaccherie aderenti.
Una volta corrisposta la cifra dovuta, anche se in modo differito, la pratica si protocollerà in automatico.
- L. 189 del 30 luglio 2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo"
- L. 94 del 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
- D.M. del 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione"
- Regolamento Comunale concernente l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Casalecchio di Reno
- Det. Dir. 540 del 11/12/2015 "Definizione dei criteri da utilizzare per l'individuazione dell'idoneità alloggiativa"
- Det. Dir. 36 del 23/01/2023 "Aggiornamento e definizione dei criteri da utilizzare per l'individuazione dell'idoneità alloggiativa"
- Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla Legge ovvero, nel caso di ricongiungimento di un figlio di età inferiore a 14 anni al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente abiterà. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato
b) figli minori anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso
c) figli maggiorenni a carico, se permanentemente non possano provvedere alle loro indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute
d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nello Stato di origine o provenienza
ATTENZIONE:
- È consentito il ricongiungimento di un solo coniuge e degli eventuali genitori di quest'ultimo; in questo ultimo caso è possibile ricongiungere il genitore solo in caso in cui il relativo coniuge non sia già legalmente soggiornante in Italia.
- L'ingresso per ricongiungimento al figlio minore già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, è consentito al genitore naturale che dimostra il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e reddito. È sufficiente che tali requisiti siano posseduti dall'altro genitore.
- L'attestazione di idoneità dell'alloggio per il rilascio o il rinnovo del documento di regolare soggiorno va richiesta anche nel caso di convivenza del cittadino straniero con il datore di lavoro