2) Deterioramento, furto o smarrimento del contrassegno permanente (valido 5 anni) o a tempo determinato (valido fino a 5 anni) in corso di validità
- firmato dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato) in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato) e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- firmato da persona delegata dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato). In questo caso occorre allegare la delega scritta da parte del richiedente (delegante) nei confronti di chi presenta la domanda (delegato), fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento del richiedente ed esibizione del documento di identità o riconoscimento di chi presenta la domanda
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo in caso di furto o smarrimento ed a una delle seguenti condizioni:
a) la domanda è firmata digitalmente dal richiedente
b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente
d) la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al documento di identità o riconoscimento del richiedente e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
2) N.1 fotografia recente a mezzo busto e a capo scoperto della persona disabile (eccetto il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili)
3) Contrassegno deteriorato oppure autodichiarazione o copia della denuncia di furto o smarrimento del contrassegno presentata alle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia, ecc.)
ATTENZIONE: Per il ritiro del contrassegno è necessario presentarsi di persona presso il Comune.
Nel caso in cui il duplicato del contrassegno non sia potuto avvenire al momento della presentazione della domanda:
5) Ricevuta per il ritiro del contrassegno presentata:
- dalla persona disabile o dal legale rappresentante (genitore, tutore o curatore in caso di minorenne, interdetto o inabilitato)
- dal delegato provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento, di delega firmata dalla persona disabile o dal legale rappresentante e di fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
Delega alla presentazione o al ritiro di documentazione da parte di terzi
Domanda duplicato pass invalidi
Il procedimento si deve concludere comunque entro 30 giorni da questa data.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Il duplicato ha la stessa scadenza del contrassegno che sostituisce:
- Contrassegno permanente: 5 anni (rinnovabile)
- Contrassegno a tempo determinato: fino a 5 anni (rinnovabile)
ADOTTATO DA: Operatore di Sportello
- D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modifiche
- D.P.R. 151 del 30 luglio 2012 "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide"
Può essere rilasciato un solo contrassegno per persona disabile avente diritto.
Il contrassegno va esposto sul parabrezza anteriore dell'autoveicolo al servizio della persona disabile con il lato che contiene data di scadenza e numero identificativo in posizione ben visibile dall'esterno.
Il contrassegno consente - in Italia e all'estero - di:
- circolare nelle Z.T.L. - Zone a Traffico Limitato, nelle corsie riservate ai bus-taxi e nelle aree pedonali, anche in caso di restrizioni alla circolazione per raggiungimento del livello di attenzione/allarme smog
- di sostare negli appositi spazi riservati e in tutte le aree non espressamente vietate
- di sostare gratuitamente nelle vie e parcheggi a pagamento
- di sostare senza obbligo di disco orario nelle aree soggette
Insieme al contrassegno vengono rilasciati:
- l'autorizzazione all'utilizzo
- un modulo in cui indicare il numero di targa dei veicoli al servizio della persona disabile per l'inserimento nella lista dei veicoli autorizzati all'ingresso nelle Z.T.L. delle città italiane, a cui deve provvedere direttamente l'interessato. Per informazioni o comunicazioni riguardanti l'accesso alle Z.T.L. nelle città che ne sono provviste, occorre contattare direttamente il Comune interessato. Per il Comune di Bologna, consultare il sito web http://www.comune.bologna.it/trasporti/servizi/2:4321/3414/
Le visite per il rilascio del certificato di invalidità o della certificazione medica devono essere prenotate presso il C.U.P. per l' Azienda USL di Bologna di via Domenico Cimarosa, 5/2 a CASALECCHIO DI RENO - tel. 800 033 033 o 051 596061 , escluse le farmacie. Deve essere sempre richiesta la stampa del modulo C.U.P. con l'indicazione della data di prenotazione della visita per il rilascio del certificato.
ATTENZIONE:
- nessun contrassegno a tempo determinato può essere rinnovato con la sola certificazione del medico curante che conferma la presenza delle condizioni sanitarie che hanno consentito il rilascio del contrassegno e/o con il modulo C.U.P. di prenotazione della visita. Per questa ragione, in caso di rinnovo di contrassegno a tempo determinato, si consiglia di attivarsi per tempo prima della scadenza per ottenere la certificazione medica necessaria
- il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto ad altre persone né esposto in fotocopia
- l'uso improprio del contrassegno comporta il suo ritiro e conseguenze di tipo penale
- in caso di morte del titolare, i familiari sono invitati a restituire il contrassegno che non è più valido, il prima possibile e comunque entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di restituzione
- ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 285/1992, il cittadino anche straniero residente in Italia da oltre 60 giorni non può guidare sul territorio nazionale un veicolo immatricolato all'estero (quindi con targa straniera), salvo il caso di veicolo concesso in leasing, in locazione senza conducente o in comodato a un dipendente o collaboratore residente in Italia da parte di un'impresa di in un altro Stato dell'Unione europea senza alcuna sede nel nostro Paese