CESSIONE FABBRICATO: è un obbligo che riguarda chiunque, per un periodo superiore a 30 giorni, cede la proprietà, il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso a un cittadino ITALIANO o COMUNITARIO.
OSPITALITÀ: obbligatoria per chiunque ospiti un cittadino extracomunitario (anche se minorenne) all'interno della propria abitazione, oppure ne consenta l'uso esclusivo di un fabbricato.
Il cedente chi dispone a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, usufrutto, comodato d'uso) di un qualsiasi tipo di immobile e ne concede l'uso esclusivo ad un'altra persona.
CESSIONARIO:
Il cessionario è colui che riceve a qualsiasi titolo la disponibilità esclusiva di un qualsiasi immobile o di una sua parte.
Se il cessionario è comunitario, deve essere in possesso di un documento valido di identità o di riconoscimento.
In caso di cessionario comunitario (compresi italiani), l'obbligo di denuncia sussiste solo:
- se è maggiorenne
- se la disponibilità dell'immobile è superiore a 1 mese
- se non rientra nel nucleo familiare del cedente
- se la cessione non rientra in un contratto di trasferimento immobiliare regolarmente registrato (es. affitto, vendita, comodato d'uso, ecc.) per il quale, infatti, la registrazione del contratto assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione
In caso di cessionario non comunitario l'obbligo di denuncia sussiste sempre (anche nel caso di minori di 18 anni)
IMMOBILE:
Fabbricati, porzioni o pertinenze di fabbricati di qualsiasi tipo e condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali, industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione presenti sul territorio comunale (compresi garage, magazzini, cantine).
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITA': Illimitata
ADOTTATO DA: Operatore di Sportello
- Art. 7 D.Lgs. 286 del 25/07/1998 e successive modifiche
- D.Lgs. 23 del 14/03/2011
- D.L. 70 del 13/05/2011 convertito in L. 106 del 12/07/2011
- D.L. 79 del 20/06/2012
Per tutti i contratti di trasferimento immobiliare regolarmente registrati (es. affitto, vendita, comodato d'uso, ecc.) NON è più richiesta la presentazione della denuncia di cessione fabbricato, di cui all'art. 12 D.L. 59 del 23/08/1978.
Infatti, la registrazione del contratto assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione.
Le attività, obbligatorie per Legge, connesse alla cessione di fabbricati (art. 12 D.L. 59 del 23/08/1978 convertito in L. 191 del 18/05/1978) così come la comunicazione di ospitalità nei confronti del cittadino straniero non comunitario (art. 7 D.LGS. 286 del 25/07/1998 e successive modifiche) rientrano fra i compiti di pubblica sicurezza delegati dalla normativa al Sindaco, quale autorità preposta.
SANZIONI:
L'omessa denuncia comporta una sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente:
- da Euro 160,00 a Euro 1.100,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.7 D.LGS. 286 del 25/07/1998 (comunicazione ospitalità cittadino straniero non comunitario)
- da Euro 103,90 a Euro 1.549,00 per la violazione a quanto previsto dall'art.12 D.L. 191 del 21/03/1978 (comunicazione cessione fabbricati)
INDICAZIONI PER I DATI IDENTIFICATIVI DEL FABBRICATO
SCALE E INTERNI
Il numero degli interni è unico e progressivo per ogni numero civico. Dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale vengono numerate con numeri arabi tutte le unità che hanno accesso diretto all'androne (corridoio, cortile, ecc.) percorrendo lo spazio da sinistra verso destra rispetto alla provenienza dalla porta d'ingresso principale. Si identificano partendo a contare dal piano corrispondente alla porta d'ingresso principale dell'edificio (generalmente piano terra o rialzato) verso i piani superiori; terminati i piani superiori, qualora esistessero, si procede con i piani sotterranei o seminterrati dal primo piano sotterraneo al secondo, ecc.
Alle eventuali scale che si dovessero incontrare durante il percorso si assegna, nell'ordine da sinistra a destra, una lettera dell'alfabeto. Non va indicata alcuna lettera nel caso di scala unica.
NUMERO VANI / ACCESSORI - INGRESSI
Per numero dei vani deve intendersi il numero complessivo di stanze adibite a sala, camera e studio.
Per numero accessori deve intendersi il numero complessivo di vani adibiti a bagno, cucina, ripostiglio, cantina e box o posto-auto.
Per numero di ingressi deve intendersi il numero di accessi all'unità immobiliare.