Ulteriore requisito di accesso ai contributi è un valore I.S.E.E., riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e all'anno di acquisto della strumentazione, dell'ausilio, dell'attrezzatura o dell'arredo personalizzato (calcolato in base al D.Lgs.109 del 31 marzo 1998 e succ. modif.) rientrante nei valori stabiliti annualmente dalla Regione Emilia-Romanga.
- firmato dal richiedente in presenza del dipendente addetto (il richiedente deve essere provvisto di proprio documento d'identità);
- già firmato dal richiedente e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa dal richiedente a cui deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente.
Il richiedente dovrà allegare alla domanda:
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 L. 104 del 5 febbraio 1992 in merito alla gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, così come previsto dall'art. 4 della medesima legge;
- copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto della strumentazione, dell'ausilio, dell'attrezzatura o dell'arredo personalizzato per cui si richiede il contributo;
- copia della eventuale documentazione sulle caratteristiche tecniche e commerciali della strumentazione, dell'ausilio, dell'attrezzatura o dell'arredo personalizzato per cui si richiede il contributo, nonché una breve relazione del tecnico e/o dello specialista eventualmente interpellato in merito alla coerenza tra la soluzione tecnica proposta e la situazione di handicap e/o le limitazioni di attività della persona. In assenza di tale relazione è necessario allegare alla domanda la spiegazione dell'utilizzo dell'attrezzatura in relazione alla specifica situazione di handicap;
- attestazione I.S.E.E. valida alla data di presentazione della domanda.
La domanda va presentata al proprio Comune di residenza, o ad altro Ente delegato dal proprio Comune di residenza, dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
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Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITA': Illimitata
ADOTTATO DA: Dirigente di Area
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 21 giugno 2004 "Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art.9 e art.10 L.R. 29/97;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 22 novembre 2004 Integrazione alla Delibera G.R. n. 1161/04 recante criteri e modalità di accesso ai contributi di cui alla legge regionale n. 29/1997.
Prima di presentare domanda è pertanto opportuno leggere bene le informazioni riportate al punto successivo e verificare se le strumentazioni, presidi e ausili richiesti possono essere erogati, in particolare, attraverso la L. 13/1989 in merito al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati (competenza Comune di residenza), oppure attraverso il D.M. 332/1999 recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (competenza A.U.S.L. di residenza - Ufficio Protesi e Ausili).
Non è possibile presentare domande con preventivo di spesa.
I contributi possono riguardare:
a) Strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane.
Sono comprese in tale categoria sistemi di automazione domestica e strumentazioni tecnologiche ed informatiche funzionali ai bisogni della persona, quali ad esempio, automazioni e motorizzazioni per infissi interni (ad es. porte, finestre, tapparelle, persiane), per infissi esterni (ad es. cancelli, porte) e per componenti (ad es. ricevitori, attuatori, collegamenti, serrature elettriche), strumentazioni per il controllo ambiente (ad es. interruttori, pulsanti, telecomandi, sensori di comando), strumentazioni di segnalazione e controllo a distanza (ad esempio videocitofono o campanello d'allarme), telefoni speciali e strumentazioni di telesoccorso, telemedicina e teleassistenza.
Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie ed adeguamenti strutturali dell'abitazione (ad esempio per installare infissi, spostare o eliminare pareti). Per tali interventi le domande di contributo devono essere, infatti, presentate al Comune di residenza ai sensi della L. 13/89 prima di effettuare l'intervento.
Le spese sostenute per l'installazione e l'acquisto di infissi interni ed esterni sono ammissibili unicamente se effettuate contestualmente ad interventi di automazione funzionali alle abilità della persona. Per i soli infissi le domande possono essere, invece, presentate al Comune di residenza ai sensi della legge 13/89 prima di effettuare l'intervento.
b) Ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione.
Sono compresi in tale categoria elettrodomestici, ausili e arredi, anche generici, purché con caratteristiche ergonomiche e tecniche funzionali alle abilità residue della persona (ad es. complementi di arredo anche automatizzati, pensili e basi, specchio reclinabile motorizzato o speciale, appendiabiti e piani di lavoro reclinabili o estraibili), maniglie e corrimano, arredi con caratteristiche di fruibilità, sanitari e accessori per il bagno (ad es. pensili e accessori particolari, water e bidet, doccia, vasche speciali), acquisto e installazione impianti di condizionamento e deumidificazione, rampe mobili, ausili per la vita quotidiana (ad es. stoviglie ed utensili particolari per la cucina, ausili per vestirsi).
Non sono invece ammissibili a contributo spese sostenute per interventi strutturali, vale a dire interventi per modifiche murarie per adeguare il bagno, nonché opere murarie e strumentazioni o ausili per il superamento delle barriere architettoniche (quali carrozzine a cingoli, carrello cingolato, montascale, montascale mobile a cingoli o a ruote, rampe fisse, servo scala, elevatore, piattaforma elevatrice, mini ascensore per interni o esterni, installazione o adeguamento ascensore, transenne guida persone), carrozzine ed infine ausili per il sollevamento (ad esempio, sollevatore mobile manuale od elettrico, sollevatore a soffitto, sollevatore a bandiera, sollevatori da vasca, alzavasca da bagno elettrico, imbragatura).
c) Attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.
Sono comprese in tale categoria attrezzature tecnologiche che consentono alla persona con disabilità di svolgere presso la propria abitazione attività di studio, lavoro o riabilitazione, qualora la persona si trovi in una situazione di handicap grave che non consente di svolgere tali attività in sedi esterne, ad esempio per gravi limitazioni della mobilità non compatibili con frequenti spostamenti, dipendenza continuativa dall'uso di attrezzature e ausili sanitari non mobili, disagevoli condizioni logistico e territoriali per il raggiungimento di sedi esterne.
In particolare sono compresi in tale categoria attrezzature quali Personal Computer, periferiche e componenti standard (ad esempio, PC portatile o fisso, monitor, joystick, mouse, trackball, scanner e stampante), ausili per accesso al PC (ad esempio, scudo per tastiera, tastiera con scudo, tastiera portatile con display e/o uscita vocale, tastiera speciale ridotta o espansa, tastiera programmabile, sensore di comando, software e hardware di accesso alternativo o a scansione, emulatore di mouse), software educativi, riabilitativi o per la produttività scolastica e lavorativa, postazioni di lavoro (tavolo da lavoro, sedia ergonomica regolabile, accessori per ergonomia, voltapagine), comunicatori simbolici e alfabetici se funzionali alle abilità della persona e non riconducibili al D.M. 332/1998, strumenti di riabilitazione non prescrivibili, né riconducibili ad ausili compresi nel Nomenclatore Tariffario di cui al D.M. 332/1998.
È importante non confondere la certificazione di cui alla L. 104 del 5 febbraio 1992 con la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per l'accesso a questi contributi.
Perché la domanda possa essere ammessa al contributo occorre prestare particolare attenzione al fatto che nella certificazione di cui alla L. 104/1992 sia riconosciuta la situazione di handicap grave, vale a dire che sia barrata la casella corrispondente alla descrizione di handicap grave di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104 del 5 febbraio 1992.