Legale rappresentante del soggetto proprietario/gestore del pubblico esercizio (così come come definito dall'art. 5 L. 287/1991) ubicato sul territorio comunale.
Lo spazio concesso in uso deve:
- non superare l'estensione di 22 metri quadrati (corrispondente a 2 stalli di sosta per auto) se ubicato lungo le strade o sui marciapiedi
- essere delimitato nei confronti del traffico veicolare in modo ben riconoscibile rispetto all'area circostante con elementi di arredo in graniglia di cemento o altra tipologia di barriera stradale a protezione degli utenti
- consentire il passaggio dei pedoni con un'ampiezza minima di 1 metro
- garantire la protezione eventuali piante o essenze vegetali presenti nell'area
ATTENZIONE:
- la capacità di sosta di ciascuna strada del centro cittadino non deve essere ridotta oltre il 50%
- le piazze e vie pedonali non possono essere occupate oltre il 30%
Per suolo pubblico si intende:
a) strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al Comune
b) aree private con servitù di pubblico passaggio
sul territorio di Casalecchio di Reno
- firmato dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica semplice o PEC o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- firmato da persona delegata dal legale rappresentante. In questo caso occorre allegare la delega scritta da parte del dichiarante (delegante) nei confronti di chi presenta la comunicazione (delegato), fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento del dichiarante ed esibizione del documento di identità o riconoscimento di chi presenta la comunicazione
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:
a) la comunicazione è firmata digitalmente dal dichiarante
b) il dichiarante viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) la comunicazione è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del dichiarante/richiedente
d) la comunicazione è firmata con firma autografa del dichiarante e viene scansionata insieme al documento di identità o riconoscimento del dichiarante e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
ATTENZIONE: il modulo va compilato in ogni parte a pena di improcedibilità, indicando le generalità, l'indirizzo di residenza o domicilio e il codice fiscale del dichiarante (inclusi recapito telefonico ed e-mail), la descrizione e la superficie dello spazio che si intende occupare, l'oggetto, il motivo, le modalità e le date di inizio e di fine dell'occupazione (compresi i tempi necessari alla posa in opera, allo smontaggio ed alla rimozione di eventuali strutture).
In caso di occupazione di suolo pubblico con strutture delimitanti stabilmente ancorate al suolo diverse da semplici arredi, va trasmessa al Comune C.I.L. - Comunicazione di Inizio Lavori asseverata da tecnico competente per opere temporanee e per realizzare tali strutture è prevista l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dal Comune.
ATTENZIONE:
- La comunicazione di occupazione temporanea deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione
- E' consentito spostare la data di inizio dell'occupazione per garantire che il termine di 15 giorni sia rispettato
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
- In caso di accoglimento: Silenzio-assenso
- In caso di diniego: Comunicazione di diniego
TERMINE DI VALIDITÀ:
- In caso di accoglimento il termine di validità è il 31 ottobre 2020 (30° giorno successivo all'adozione del provvedimento generale che dichiara la fine delle misure obbligatorie di distanziamento sociale individuale che attualmente è fissato al 1 ottobre 2020, salvo proroghe da parte delle Autorità competenti)
ADOTTATO DA: Comandante
- Artt. 43-59 e artt. 64-69 D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modifiche
- Art. 181 e lettera f) comma 1 art. 264 D.L. 34 del 19 maggio 2020
- Regolamento comunale di polizia urbana
- Nota A.N.C.I. 41 del 23 maggio 2020
- Dlib. G.C. 59 del 3 giugno 2020