- Assenza di figli minori (comuni di entrambi i coniugi)
- Assenza di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ai sensi della L. 104/1992 o economicamente non autosufficienti (anche se di un solo coniuge)
- Assenza di patti di trasferimento patrimoniale all'interno dell'accordo (può essere previsto il pagamento di una somma di denaro come assegno periodico)
- Almeno 6 mesi di separazione legale se la separazione è stata consensuale (1 anno se la separazione è stata giudiziale) in caso di accordo di divorzio
ATTENZIONE:
- la dichiarazione va resa in presenza e con il consenso di entrambi i coniugi
- l'assistenza di un avvocato è facoltativa
2) Eventuale sentenza di separazione
3) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto di entrambi i coniugi. In mancanza, gli interessati possono essere riconosciuti:
- personalmente dal dipendente che riceve la richiesta (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che riceve la dichiarazione
- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del dichiarante in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso
ATTENZIONE: la dichiarazione va fatta presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune in cui: (in alternativa)
- è stato celebrato il matrimonio (civile o religioso)
- è stato trascritto il matrimonio celebrato all'estero (da 2 cittadini italiani o da 1 cittadino italiano e 1 cittadino straniero)
- ha la residenza almeno 1 coniuge
Successivamente, una volta effettuate le verifiche necessarie, è l'Ufficio di Stato Civile a contattare i richiedenti per fissare l'appuntamento nel quale sarà firmato l'accordo fra i coniugi.
In questo accordo verrà stabilita anche la data della successiva convocazione, in cui i richiedenti dovranno tornare per confermare l'accordo stesso.
Devono trascorrere almeno 30 giorni fra la data di questa successiva convocazione e il giorno dell'appuntamento in cui era stato firmato l'accordo.
Gli effetti dell'accordo iniziano dalla data dell'appuntamento, in cui era stato firmato l'accordo stesso. Le annotazioni sui registri dello stato civile avvengono successivamente.
L'assenza di 1 o entrambi i coniugi agli appuntamenti fissati equivale alla mancata adesione o conferma dell'accordo.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitato
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile
Il pagamento viene effettuato direttamente presso l'Ufficio di Stato Civile al momento della conclusione dell'accordo alla firma del primo atto.