- firmato da ciascun dichiarante o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato da ciascun dichiarante o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo se il modulo è firmato con firma autografa di ciascun dichiarante e viene scansionato insieme al documento di identità o riconoscimento di ciascuno e trasmesso tramite posta elettronica
Al momento della riconciliazione, ciascun coniuge deve presentare:
1) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto di entrambi i coniugi. In mancanza, gli interessati possono essere riconosciuti:
- personalmente dal dipendente che riceve la richiesta (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che riceve la dichiarazione
- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del dichiarante in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso
ATTENZIONE: la dichiarazione va fatta presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato celebrato o trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitato
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile
- Lett. g) comma 1 art. 63 D.P.R. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"
- D.M. del 5 aprile 2001 "Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile"
- Circ. Min. Interno Affari Centrali Enti Locali del 26 marzo 2001 "Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127"