- praticare diligentemente il compostaggio dei propri rifiuti domestici
- garantire l'accesso al luogo di conservazione della compostiera da parte di personale appositamente delegato a fare sopralluoghi sull'uso e sull'efficienza della compostiera stessa
- gestire e mantenere la compostiera con la diligenza e la cura del 'buon padre di famiglia'
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo o di numero componenti del nucleo familiare
- comunicare la dismissione o il termine dell'utilizzo della compostiera
ATTENZIONE:
- per nuclei familiari di oltre 2 componenti che utilizzano la compostiera da terrazzo non è prevista la riduzione della TA.RI. - Tassa Rifiuti per il compostaggio domestico, poiché in questo caso il rifiuto organico che viene prodotto dalla famiglia non può essere smaltito completamente attraverso questo tipo di compostiera
- le eventuali agevolazioni non si applicano in caso di compostiera ad uso del condominio
- firmato dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite poste elettronica, posta tradizionale, fax o presentato da persona diversa dal dichiarante, a cui va allegata la fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino alla dismissione o al termine di utilizzo della compostiera e al persistere dei requisiti che danno diritto alle agevolazioni.
ADOTTATO DA: Responsabile di Servizio
dell'utilizzo sul luogo stesso del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10% della TA.RI. - Tassa Rifiuti.
- Delib. C.C. 20 del 17 marzo 2016 che modifica il comma 3 art. 47 Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)