- Consolato Generale d'Italia nello Stato estero di residenza
- al momento delle pubblicazioni di matrimonio (in caso di matrimonio civile o religioso)
- al momento del matrimonio (in caso di matrimonio civile)
- dopo la trascrizione nei registri di stato civile (in caso di matrimonio religioso)
I coniugi possono richiedere il libretto anche successivamente presso il Comune in cui è stato celebrato o trascritto il matrimonio, ma solo se:
- almeno uno dei coniugi è italiano
- non sono avvenuti separazione di fatto o legale, divorzio o decesso di uno dei coniugi
- presentato e firmato di persona dal richiedente in presenza del dipendente addetto (il richiedente deve essere provvisto di proprio documento valido di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente e inviato tramite servizio postale / fax o presentato da persona diversa, allegando la fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- inviato telematicamente solo a una delle seguenti condizioni:
a) è firmato digitalmente dal richiedente
b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o altri strumenti che consentano l'individuazione di chi effettua la domanda
c) è trasmesso tramite la casella PEC - Posta Elettronica Certificata del richiedente
d) è firmato con firma autografa del richiedente, viene scansionato insieme al documento valido di identità o riconoscimento del richiedente e trasmesso tramite posta elettronica semplice.
In caso di cittadino extracomunitario in possesso di documento di soggiorno:
2.a) Copia del documento di soggiorno
3.a) Ricevuta di presentazione presso l'ufficio postale della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno (se scaduto)
In caso di cittadino extracomunitario in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato:
2.b) Ricevuta di presentazione presso l'ufficio postale della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
3.b) Copia del contratto di soggiorno presentato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
4.b) Ricevuta di presentazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
In caso di cittadino extracomunitario in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare:
2.c) Ricevuta di presentazione presso l'ufficio postale della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
3.c) Fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
ATTENZIONE: la dichiarazione può essere presentata presso il Comune oppure direttamente al Consolato Generale d'Italia nello Stato estero di residenza.
In caso siano necessarie copie di atti originali conservati presso altri Comuni, i termini di conclusione del procedimento posono essere interrotti.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Stessa validità temporale dell'atto che si sostituisce con la dichiarazione
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile
- D.M. Interno del 2 giugno 1979 "Modificazione al Decreto Ministeriale 18 ottobre 1978, concernente l'istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell'art. 3, Legge 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della Convenzione Internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974"
- D.M. Interno del 18 ottobre 1978 "Istituzione del libretto internazionale di famiglia in esecuzione dell'art. 3 della L. 8 luglio 1977, n. 487, di ratifica della Convenzione Internazionale firmata a Parigi il 12 settembre 1974"
- L. 487 dell'8 luglio 1977 "Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974"
- Convenzione di Parigi del 12 settembre 1974 "Convetion créant un livret de famille international"
Il libretto è valido nella maggior parte degli Stati europei ed è utile soprattutto in caso di contratti di locazione, assicurazioni sociali, iscrizioni scolastiche, ecc., perché evita continue richieste di certificati in Italia.
Negli Stati che non hanno aderito alla Convenzione di Parigi, il libretto può essere utilizzato solo dopo la legalizzazione o il rilascio dell'apostille in base alla legislazione in materia dello Stato estero.
In caso di cambiamento nello stato civile dei componenti del nucleo familiare, i titolari del libretto hanno l'obbligo di comunicarlo perché venga effettuato l'aggiornamento. Il libretto può essere aggiornato anche quando si verificano altri cambiamenti nella situazione familiare.