In caso di minorenne, interdetto o inabilitato, la firma viene apposta da chi ne esercita la potestà genitoriale oppure rispettivamente dal tutore, dal curatore o dall'amministrazione di sostegno.
In caso di aziende o altre persone giuridiche, la firma viene apposta del legale rappresentante (senza l'obbligo di firma di tutti i soci) oppure dal liquidatore o dal curatore fallimentare in caso rispettivamente di liquidazione o fallimento.
2) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto del richiedente. In mancanza, l'interessato può essere riconosciuto:
- personalmente dal dipendente che autentica la firma (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che autentica la firma
- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del richiedente in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso
ATTENZIONE:
In caso di più venditori o eredi che accettano l'eredità, l'autenticazione delle rispettive firme può avvenire anche in tempi successivi e presso soggetti autenticatori diversi.
In caso di errori nella compilazione dell'atto da trascrivere (esclusa l'autenticazione della firma), le correzioni vanno effettuate da parte da parte di chi firma senza cancellature, 'sbianchettature' o raschiature, che non consentono di verificare quale sia il dato oggetto di rettifica. Occorre barrare con una linea il dato errato e richiamare con postilla il dato corretto.
In caso di errori nell'indicazione dell'acquirente che non ne consentano l'dentificazione (es. al posto dell'effettivo acquirente viene indicata una persona diversa) o dei dati identificativi del veicolo (numeri di targa e telaio), oltre alla correzione tramite postilla, occorre redigere un nuovo atto, se non è ancora stata presentata la richiesta di formalità al P.R.A.
Dal 5 ottobre 2015 il certificato di proprietà dei veicoli è digitale. Da questa data, chiunque acquista un veicolo nuovo o usato non riceve più il certificato di proprietà cartaceo, ma una ricevuta dell'avvenuta registrazione che contiene il codice di accesso personalizzato (password) al sito www.aci.it, su cui visualizzare il documento costantemente aggiornato e tutte le informazioni in esso contenute.
Il certificato di proprietà digitale è conservato negli archivi informatici del P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico.
In questa fase di avvio della nuova gestione informatizzata e in attesa di nuove disposizioni, in caso di passaggio di proprietà del veicolo l'autenticazione della firma del venditore può avvenire solo sulla copia cartacea del certificato di proprietà, che va acquisita dall'interessato direttamente presso il P.R.A.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Entro 60 giorni dall'autenticazione della firma deve avvenire la trascrizione dell'atto al P.R.A.
ADOTTATO DA: Funzionario incaricato dal Sindaco
La Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 418/E del 3 novembre 2008, ha escluso la possibilità di assolvere l'imposta di bollo sulle autenticazioni in modo virtuale.
ATTENZIONE: in caso di atto firmato da più persone in tempi successivi o da parte di soggetti autenticatori diversi, va apposta sola marca da bollo per ciascuna autenticazione.
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e successive integrazioni e modificazioni ed altre Leggi speciali sull'applicazione dell'imposta di bollo
- autoveicoli iscritti al P.R.A.
- navi e galleggianti iscritti nei registri indicati dal Codice della Navigazione
- aeromobili iscritti nel Codice della Navigazione
L'autenticazione delle firma deve avvenire sui seguenti atti da trascrivere presso il P.R.A.:
- atto di vendita di veicoli, anche con riserva di proprietà e compresi i relativi atti di risoluzione e cancellazione
- atto costitutivo di ipoteca riguardante autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
- atto di rettifica relativo ad atti di vendita già autenticati e trascritti al P.R.A.
- atto di accettazione di eredità (esclusi quelli di accettazione con beneficio di inventario)
- dichiarazione di proprietà di veicoli provenienti dall'estero e già intestati a chi immatricola il veicolo in Italia
- atto di rettifica da bene strumentale a bene personale o viceversa sottoscritto dal rivenditore di veicoli usati ai sensi della L. 85/1995
ATTENZIONE: l'autenticazione della firma da parte del notaio continua ad essere necessaria per gli atti di cancellazione di ipoteca, costituzione di diritto d'usufrutto e uso e per le procure speciali a vendere.
Oltre al notaio, possono autenticare la firma:
- i titolari e relativi delegati dello S.T.A. - Sportello Telematico dell'Automobilista, cioè gli uffici provinciali e le delegazioni dell'ACI - Automobile Club d'Italia che gestiscono il P.R.A., gli Uffici provinciali della M.C.T.C. - Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione, gli studi di consulenza automobilistica
- i funzionari degli uffici comunali incaricati dal Sindaco
ATTENZIONE:
- chi autentica la firma non effettua alcuna valutazione sul contenuto dell'atto.
- l'autenticazione della firma può essere effettuata in qualsiasi Comune, indipendentemente dalla residenza di chi firma.
- gli uffici provinciali dell'A.C.I. non autenticano la firma su atti riguardanti navi, galleggianti e aeromobili.
Per informazioni rivolgersi a:
P.R.A. - Pubblico Registro Automobilistico di Bologna
via del Faggiolo 1/11 - 40132 Bologna (BO)
tel.: 051 4 134 411
fax: 051 4 134 472
email: ufficio.provinciale.aci.bologna@aci.it
P.E.C.: ufficioprovincialebologna@pec.aci.it
sito web: http://www.up.aci.it/bologna