- cittadino italiano o di un altro Stato appartenente all'Unione Europea
- cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia che può utilizzare le dichiarazioni sostitutive
ATTENZIONE: il cittadino extracomunitario può utilizzare le dichiarazioni sostitutive solo se esistono in tal senso convenzioni internazionali fra l'Italia e il suo Stato di appartenenza o se i fatti, gli stati e le qualità personali che intende dichiarare sono documentati da atti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza e tradotti dall'autorità diplomatico-consolare d'Italia all'estero, che ne attesta la conformità all'originale.
In caso di minorenne, interdetto o inabilitato, la dichiarazione va presentata rispettivamente dal genitore o da chi esercità la potestà genitoriale sul minore, dal tutore o dal curatore insieme all'interessato.
In caso di persona non in grado di firmare, la dichiarazione è ricevuta - previo accertamento dell'identità del dichiarante - dal pubblico ufficiale, il quale attesta che la dichiarazione gli è stata resa dall'interessato in presenza di un impedimento a firmare.
In caso di impedimento temporaneo per motivi di salute, la dichiarazione è resa per conto dell'interessato dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado (genitori, fratelli e sorelle, nonni e bisnonni, nipoti e bisnipoti, zii).
- firmato dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:
a) la dichiarazione è firmata digitalmente dal dichiarante
b) il dichiarante viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) la dichiarazione è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del dichiarante
d) la dichiarazione è firmata con firma autografa del dichiarante e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
ATTENZIONE: per le dichiarazioni sostitutive destinate al Comune non è richiesta l'autenticazione della firma del dichiarante.
Autocertificazione ridotta art. 46 D.P.R. 445/2000
Autocertificazione storico residenza art. 46 D.P.R. 445/2000
Autodichiarazione caccia azienda venatoria
Autodichiarazione con firma autentica art. 47 D.P.R. 445/2000
Autodichiarazione per ospitalità stranieri art. 47 D.P.R. 445/2000 (con visto)
Autodichiarazione per pass residenti
Autodichiarazione per successione (non per Poste) art. 47 D.P.R. 445/2000
Autodichiarazione senza firma autentica art. 47 D.P.R. 445/2000
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Stessa validità temporale dell'atto che si sostituisce con la dichiarazione
ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe
In caso di firma sulla dichiarazione da autenticare: Euro 16,00 per la marca da bollo e Euro 0,52 per diritti di segreteria (esclusi i casi di esenzione dall'imposta di bollo)
- D.P.R. 642 del 26/10/1972 e successive integrazioni e modificazioni ed altre Leggi speciali sull'applicazione dell'imposta di bollo
- data e il luogo di nascita
- residenza
- cittadinanza
- godimento dei diritti civili e politici
- stato di coniugato, vedovo o stato libero
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione in albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni
- appartenenza a ordini professionali
- titolo di studio ed esami sostenuti
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- situazione reddituale o economica
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare pagato
- possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studente
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- qualità di vivenza a carico
- tutti i dati contenuti nei registri dello stato civile
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Invece, non possono essere sostituiti da dichiarazione i seguenti certificati:
- medici, sanitari e veterinari
- di origine
- di conformità CE
- di marchi e brevetti
Tramite la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l'interessato può dichiarare fatti, stati e qualità personali che sono a sua diretta conoscenza e che riguardano lui o altre persone.
Dal 1° gennaio 2012 i certificati possono essere rilasciati ed hanno validità solo nei rapporti tra i privati. Le Pubbliche Amministrazioni non possono più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e i gestori o esercenti di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, mentre i privati possono rifiutarsi di accettarla.
Il certificato di iscrizione alle liste elettorali non è mai sostituibile con l'autocertificazione.
Con Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato italiano, compresi le istituzioni educative, le scuole e gli istituti di ogni ordine e grado, le aziende statali, le regioni, le province, i Comuni, le comunità montane (compresi loro consorzi e associazioni), gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e le loro associazioni, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, tutti gli enti istituzionali di diritto pubblico.