- verbali di accertata violazione al Codice della Strada
- rette per l'utilizzo di servizi educativi e scolastici comunali
- tributi comunali
- altre entrate comunali
La revisione o l'annullamento possono essere richiesti in caso di:
- pagamento già effettuato dell'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento
- decesso dell'intestatario dell'ingiunzione di pagamento, ma solo in caso di verbali di accertata violazione al Codice della Strada (negli altri casi il debito si trasferisce agli eredi)
- eventuali altre ragioni da motivare
- firmato dal richiedente o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:
a) la domanda è firmata digitalmente dal richiedente
b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente
d) la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
In caso di domanda di revisione o annullamento a seguito di pagamento già effettuato:
2.a) Attestazione di pagamento dell'importo indicato nell'ingiunzione
In caso di domanda di revisione o annullamento per altre motivazioni:
2.b) Qualsiasi documento a sostegno della richiesta
Pur essendo sempre possibile richiedere l'annullamento in autotutela di un provvedimento che si suppone sia sbagliato, si consiglia di presentare la richiesta il prima possibile.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino a presentazione di nuova documentazione a sostegno di una nuova domanda
ADOTTATO DA: Responsabile di Servizio
- Regolamento comunale generale delle entrate
- Regolamenti comunali dei singoli tributi
- Regolamento Comunale dei Servizi per l'Infanzia
- Nidi d'infanzia: Delib. C.C. 26 del 02/04/2009 e Delib. G.C. 39 del 14/05/2013 in materia di tariffe
- Mense scolastiche: Delib. C.C. 79 del 21/12/2010 e Delib. G.C. 39 del 14/05/2013 in materia di tariffe