Previo accordo su chi deve essere l'affidatario delle ceneri, la domanda va presentata o inviata da: (in alternativa)
- il coniuge insieme ai parenti di 1° grado (figli e genitori) della persona deceduta, che sono in vita
- tutti i parenti più prossimi di pari grado della persona deceduta (in assenza del coniuge e dei parenti di 1° grado)
DISPERSIONE
Chi è stato indicato per volontà della persona deceduta; in mancanza: il coniuge, i figli, altri familiari aventi diritto, l'esecutore testamentario, il legale rappresentante di associazione per la cremazione a cui il la persona deceduta era iscritta, gli addetti all'attività funebre autorizzati dal Comune
- presentato e firmato dal richiedente o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:
a) la domanda è firmata digitalmente dal richiedente
b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente
d) la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al documento di identità o riconoscimento del richiedente e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
2) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo compilata e: (in alternativa)
- firmata dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmata dal dichiarante e inviata tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentata da persona diversa a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
3) Manifestazione di volontà per la dispersione o l'affidamento delle ceneri espressa in uno dei seguenti modi:
- testamento della persona deceduta (da pubblicare presso un notaio in caso di dichiarazione scritta, datata e firmata a mano dalla persona deceduta); il testamento può essere custodito presso l'interessato, consegnato ad un notaio, un parente o una persona amica
- iscrizione della persona deceduta ad associazioni riconosciute che da Statuto hanno tra i propri scopi quello della cremazione (l'iscrizione deve essere certificata dal legale rappresentante dell'associazione)
- dichiarazione dei familiari della persona deceduta che riferiscono la sua volontà verbale manifestata quando era in vita di essere cremato e che le ceneri fossero disperse, indicando il luogo e la persona incaricata della dispersione, o affidate, indicando il nome della persona affidataria (in caso di mancanza di testamento o iscrizione ad associazioni); la dichiarazione va fatta di fronte al pubblico ufficiale che deve autenticare la firma di ciascuno
- volontà del legale rappresentante (in caso di persona deceduta minorenne o interdetta)
In caso di dispersione:
3) Autorizzazione del proprietario del luogo ove vengono disperse le ceneri se si tratta di un luogo privato
4) Dichiarazione che non sussistono impedimenti alla dispersione derivanti da vincoli determinati dall'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza
AFFIDAMENTO
La domanda va indirizzata al Sindaco del Comune dove saranno conservate le ceneri
DISPERSIONE
A seconda della situazione, la domanda va indirizzata al Sindaco:
- del Comune in cui la persona è morta
- del Comune di residenza della persona deceduta, se la morte è avvenuta in altra Regione
- del Comune dove sono custodite le ceneri
Autodichiarazione per dispersione ceneri
Dichiarazione assolvimento imposta bollo
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitato
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile
- N° 2 marche da bollo da Euro 16,00 oppure indicazione degli estremi delle stesse al momento della domanda
Per informazioni sui costi dei servizi di dispersione e affidamento delle ceneri, rivolgersi alle agenzie di onoranze funebri.
- Circ. Min. Interno 37 del 1° settembre 2004 "Art. 79 del DPR 10.9.1990, n. 285 - Manifestazione di volontà per la cremazione di una salma. Applicabilità delle norme del D.P.R. 445/2000"
- L.R. 19 del 29 luglio 2004 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"
- D.P.R. 254 del 15 luglio 2003 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"
- L. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- D.P.R. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Articolo 74"
- Circ. Min. Sanità 24 del 24 giugno 1993 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa"
- D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
- Delib. G.R. 1622 del 13 ottobre 2008 "Modificazioni alla delibera n. 10/2005 di approvazione della Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 19/2004 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Comma 7 art. 1 L. 26 del 28 febbraio 2001
- Artt. 74 e segg. Codice civile
Quando l'urna è affidata a un familiare, il luogo ordinario di conservazione è la sua abitazione.
Chi ha in custodia l'urna deve assicurare la sua corretta conservazione, affinché non venga profanata o manomessa in alcun modo.
L'urna non può essere affidata neanche temporaneamente ad altri senza autorizzazione del Comune.
Se si cambia il luogo di conservazione dell'urna, è necessario informare tempestivamente il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione; se il nuovo luogo di conservazione si trova in un altro Comune, prima di trasferire l'urna si deve ottenere una nuova autorizzazione per l'affidamento e per il trasporto delle ceneri.
Se chi ha in custodia l'urna intende restituire le ceneri, deve consegnarle al cinerario comune presso il cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta.
Se vengono meno le condizioni di affidamento, l'urna deve essere riconsegnata al Comune che la conserva presso il cimitero comunale.
La Polizia Mortuaria può effettuare controlli anche periodici, per verificare la corretta conservazione dell'urna.
La dispersione consiste nello spargimento delle ceneri con le modalità e nelle aree stabilite dalla Legge.
All'interno del territorio regionale è possibile disperdere le ceneri nei seguenti luoghi:
- area cimiteriale appositamente individuata
- area privata, aperta e con il consenso del proprietario (esclusi i centri abitati)
- in natura (nei tratti liberi da imbarcazioni e manufatti): mare, lago e fiume
Non sono ammessi l'affidamento e la dispersione di una sola parte o la divisione in più parti delle ceneri.
Le ceneri sono consegnate da parte del gestore dell'impianto di cremazione cimiteriale che verifica l'autorizzazione di affidamento o dispersione e l'autorizzazione al trasporto delle ceneri.
Per la dispersione e l'affidamento delle ceneri è possibile rivolgersi ad un'agenzia di onoranze funebri, che fornisce assistenza anche nelle relative pratiche amministrative.
Ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile si intende quanto segue:
Parentela: vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite
Linee della parentela: sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.
Computo dei gradi di parentela: nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
Limite della parentela: la Legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (art. 572), salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (artt. 87, 583).
Pertanto, sono parenti di primo grado con il defunto:
- in linea retta ascendente: i genitori
- in linea retta discendente: i figli