E' possibile segnalare al Comune se una persona o famiglia iscritta nei registri della popolazione residente anagraficamente a Casalecchio di Reno risulta introvabile presso la propria abitazione e:
- non si conosce il nuovo Comune o lo Stato in cui di fatto abita (e quindi è irreperibile)
oppure
- si conosce il nuovo Comune o lo Stato in cui di fatto abita, ma non ha ancora provveduto all'obbligo di comunicarlo al Comune o al Consolato generale d'Italia all'estero in cui si è trasferita
- presentato e firmato di persona dal segnalante in presenza del dipendente addetto (il segnalante deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal segnalante e inviato tramite servizio postale / fax o presentato da persona diversa, allegando la fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- inviato telematicamente solo a una delle seguenti condizioni:
a) è firmato digitalmente dal segnalante
b) il segnalante viene identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o altri strumenti che consentano l'individuazione di chi effettua la segnalazione
c) è trasmesso tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del segnalante
d) è firmato con firma autografa del segnalante, viene scansionato insieme al documento di identità o riconoscimento del segnalante e trasmesso tramite posta elettronica semplice
Per consultare e scaricare la modulistica: http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=56884&idCat=75587&ID=77083
L'eventuale cancellazione per irreperibilità avviene entro 1 anno (in caso di cittadino italiano o comunitario) o 6 mesi (in caso di cittadino extracomunitario) dalla data di ricezione della segnalazione corretta e completa da parte del Comune.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino a nuova dichiarazione o segnalazione di trasferimento di residenza
ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe
- Circ. ISTAT 21 del 5 aprile 1990 "Applicazione delle disposizioni del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989"
- Art. 11 D.P.R. 223 del 30 maggio 1989 "Regolamento anagrafico della popolazione residente. Versione con avvertenze e note ISTAT"
- L. 1228 del 24 dicembre 1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
- Circ. Min. Interno 12 del 2 marzo 2005 "Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento di cui al DPR 31 Agosto 1999, n. 394"
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Comma 4 art. 6 D.M. Interno del 18 dicembre 2000
- Circ. ISTAT 56 del 30 ottobre 1991
- Art. 32 D.P.R. 223 del 30 maggio 1989
- deve informare il Comune in cui la persona o la famiglia risulta essersi trasferita, perché adotti i conseguenti provvedimenti
- una volta effettuati gli opportuni accertamenti, deve invitare la persona o la famiglia che risulta essersi trasferita a rendere la prescritta dichiarazione di cambio di abitazione. In caso di mancata dichiarazione, adotta i conseguenti provvedimenti e li notifica agli interessati entro 10 giorni.