- presentato e firmato di persona dal richiedente in presenza del dipendente addetto (il richiedente deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente e inviato tramite servizio postale / fax o presentato da persona diversa, allegando la fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- inviato telematicamente solo a una delle seguenti condizioni:
a) è firmato digitalmente dal richiedente
b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o altri strumenti che consentano l'individuazione di chi effettua la dichiarazione
c) è trasmesso tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente
d) è firmato con firma autografa del richiedente, viene scansionato insieme al documento di identità o riconoscimento del richiedente e trasmesso tramite posta elettronica semplice
CITTADINO COMUNITARIO
Al modulo di domanda, devono essere allegati:
Caso A] Lavoratore subordinato o autonomo in Italia:
- Documentazione attestante l'attività lavorativa (indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro). A tal fine è valido uno dei seguenti documenti:
a) in caso di lavoro subordinato:
-- Ultima busta paga o ricevuta di versamento di contributi all'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
-- Contratto di lavoro con i dati identificativi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
-- Comunicazione di assunzione rilasciata dal C.I.P. - Centro per l'Impiego Provinciale o ricevuta di denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S.
-- Preventiva comunicazione del rapporto di lavoro all'I.N.A.I.L.
b) in caso di lavoro autonomo:
-- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
-- Attestazione di attribuzione del numero di Partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate
-- Documento attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale di appartenenza (in caso di libera professione)
Caso B] Risorse economiche sufficienti (non da lavoro) e assicurazione sanitaria e Caso C]: Studente (non lavoratore):
- Dichiarazione o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dello Stato. La somma di riferimento è pari all'importo dell'assegno sociale (Euro 5.749,90 nel 2014)
- Copia dell'assicurazione sanitaria che copra i rischi sul territorio nazionale, valida per almeno 1 anno o per la durata del corso di studi o formazione professionale oppure uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37)
ATTENZIONE: la T.E.A.M. - Tessera Europea di Assicurazione contro la Malattia TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario è valida solo in caso di iscrizione nei registri della popolazione temporanea
- in caso di studente: documentazione attestante l'iscrizione al corso di studi o formazione professionale
Caso D] Familiare che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario che ha diritto di soggiornare in Italia in uno dei precedenti casi:
In caso di familiare che raggiunge un cittadino comunitario già residente e titolare di autonomo diritto di soggiorno, per quest'ultimo viene nuovamente verificato il possesso dei requisiti previsti:
a) se non ha più i requisiti: non può avvenire l'iscrizione anagrafica del familiare e sarà segnalata alla Prefettura competente la perdita dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino già iscritto
b) se il cittadino ha ancora i requisiti, il familiare deve presentare:
- Copia della documentazione originale, tradotta e legalizzata, attestante il legame di parentela con il cittadino comunitario che si raggiunge (es: certificato di nascita con maternità e paternità, di matrimonio, ecc.)
- Documentazione attestante la qualità di familiare a carico del cittadino comunitario che si raggiunge (solo nei casi previsti dalla Legge: figlio maggiore di anni 21 a carico e genitore a carico)
ATTENZIONE: la documentazione può essere un'autocertificazione da parte del cittadino comunitario già residente
In caso il cittadino comunitario che si raggiunge non è lavoratore:
- il cittadino comunitario che si raggiunge deve possedere risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari
- il familiare deve presentare un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo per coprire tutti i rischi nel territorio nazionale
In caso di familiare extracomunitario:
- Visto d'ingresso in Italia, se proveniente da un Paese per il quale è previsto
- Permesso di soggiorno valido
Caso E] Minorenne non accompagnato per il quale l'autorità giudiziaria minorile ha disposto l'affidamento o la tutela:
- Provvedimento di affidamento o tutela emesso dal Tribunale dei minori presentato dal tutore o dall'affidatario
Caso F] Incarico religioso:
- Dichiarazione vistata dalla curia vescovile o dall'equivalente autorità religiosa in Italia attestante il tipo di incarico ricoperto e l'assunzione dell'onere di vitto e alloggio presentata dal responsabile della comunità religiosa in Italia
CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
2.a) Copia del documento di soggiorno
3.a) Ricevuta di presentazione presso l'ufficio postale della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno (se scaduto)
In caso di cittadino extracomunitario in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato:
3.b) Ricevuta di presentazione presso l'ufficio postale della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
4.b) Copia del contratto di soggiorno presentato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
5.b) Ricevuta di presentazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
In caso di cittadino extracomunitario in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare:
3.c) Ricevuta di presentazione presso l'ufficio postale della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
4.c) Fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
Per consultare e scaricare la modulistica: http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=56884&idCat=75587&ID=77092
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Dopo un anno vengono effettuati controlli per verificare e aggiornare la situazione anagrafica degli iscritti.
ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe
- Circ. Min. Interno 18 del 21 luglio 2009
- Dir. CE 38/2004
- Commi 38 e 39 art. 3 L. 94 del 15 luglio 2009
- Circ. Min. Interno 39 del 18 luglio 2007
- D.LGS. 30 del 06 febbraio 2007
- Art. 32 D.P.R. 223 del 30 maggio 1989
- Art. 8 L. 1228 del 24 dicembre 1954
- L. 94 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile
- Art. 32 D.P.R. 223 del 30 maggio 1989 "Nuovo regolamento anagrafico"
Dopo 1 anno dall'avvenuta iscrizione, il Comune effettua controlli per verificare la situazione anagrafica degli iscritti.