CITTADINO COMUNITARIO
Il cittadino comunitario può trasferire la residenza se abita in modo continuativo nel territorio comunale e si trova in una delle seguenti condizioni:
Caso A] è lavoratore subordinato o autonomo in Italia
Caso B] possiede risorse economiche sufficienti per sé e i propri familiari e un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo per coprire tutti i rischi nel territorio nazionale
Caso C] è iscritto a un corso di studi o formazione professionale e possiede risorse economiche sufficienti per sé e i propri familiari e un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo per coprire tutti i rischi nel territorio nazionale
Caso D] è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario che ha diritto di soggiornare in Italia in uno dei precedenti casi
Caso E] è minorenne non accompagnato per il quale l'autorità giudiziaria minorile ha disposto l'affidamento o la tutela
Caso F] ha un incarico religioso
CITTADINO EXTRACOMUNITARIO O APOLIDE
Il cittadino extracomunitario o apolide può trasferire la residenza se è regolarmente soggiornante in Italia ed è in possesso dei documenti indicati nella sezione DOCUMENTAZIONE.
ATTENZIONE: la mancata compilazione dei campi obbligatori (cognome e nome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale e titolo di possesso dell'alloggio) comporta la non ricevibilità della dichiarazione.
Il modulo può essere: (in alternativa)
- presentato e firmato di persona dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite servizio postale / fax o presentato da persona diversa, allegando la fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- inviato telematicamente solo a una delle seguenti condizioni:
a) è firmato digitalmente dal dichiarante
b) il dichiarante viene identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o altri strumenti che consentano l'individuazione di chi effettua la dichiarazione
c) è trasmesso tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del dichiarante
d) è firmato con firma autografa del dichiarante, viene scansionato insieme al documento di identità o riconoscimento del dichiarante e trasmesso tramite posta elettronica semplice
In caso di dichiarante o altro componente del nucleo familiare anagrafico con almeno 16 anni di età e titolare di patente di guida o intestatario di veicoli:
ATTENZIONE:
- la dichiarazione va presentata o trasmessa al Comune entro 20 giorni dalla data di trasferimento della residenza, da parte di qualsiasi persona maggiorenne appartenente al nucleo familiare; gli altri componenti maggiorenni del nucleo familiare devono comunque firmare il modulo di dichiarazione
- il cittadino comunitario deve presentare la dichiarazione entro 3 mesi dall'ingresso in Italia
2) Copia del Codice Fiscale di ciascun componente del nucleo familiare che intende cambiare la residenza
3) Modulo di dichiarazione del numero di targa di tutti i veicoli intestati a ciascuno e del numero, del tipo (es. A, B, C, ecc.), della data e dell'Ente di rilascio (con relativa Provincia di appartenenza) della patente di guida
4) Eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante la presenza o l'assenza di vincoli di parentela, affinità o affettività
CITTADINO COMUNITARIO
Oltre alla documentazione prevista in generale per l'iscrizione anagrafica, devono essere allegati:
5) Copia di un documento di identità, in corso di validità, valido per l'espatrio rilasciato dalle competenti Autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza
6) In caso di rapporti di parentela o affinità: certificati di nascita con paternità e maternità, di matrimonio e documenti attestanti tali rapporti
7) In caso di cittadino proveniente da altro Comune in cui è iscritto anagraficamente: (in alternativa)
- Attestato di soggiorno permanente (se in possesso)
- Attestazione di iscrizione anagrafica nell'altro Comune (se in possesso)
8) In caso di cittadino proveniente dall'estero: (in alternativa)
Caso A] Lavoratore subordinato o autonomo in Italia:
- Documentazione attestante l'attività lavorativa (indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro). A tal fine è valido uno dei seguenti documenti:
a) in caso di lavoro subordinato:
-- Ultima busta paga o ricevuta di versamento di contributi all'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
-- Contratto di lavoro con i dati identificativi I.N.P.S. e I.N.A.I.L. - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
-- Comunicazione di assunzione rilasciata dal C.I.P. - Centro per l'Impiego Provinciale o ricevuta di denuncia del rapporto di lavoro all'I.N.P.S.
-- Preventiva comunicazione del rapporto di lavoro all'I.N.A.I.L.
b) in caso di lavoro autonomo:
-- Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
-- Attestazione di attribuzione del numero di Partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle Entrate
-- Documento attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale di appartenenza (in caso di libera professione)
Caso B] Risorse economiche sufficienti (non da lavoro) e assicurazione sanitaria e Caso C]: Studente (non lavoratore):
- Dichiarazione o altra idonea documentazione attestante il possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dello Stato. La somma di riferimento è pari all'importo dell'assegno sociale (Euro 5.749,90 nel 2014)
- Copia dell'assicurazione sanitaria che copra i rischi sul territorio nazionale, valida per almeno 1 anno o per la durata del corso di studi o formazione professionale oppure uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E33), E109 (o E37)
ATTENZIONE: la T.E.A.M. - Tessera Europea di Assicurazione contro la Malattia TEAM rilasciata dallo Stato di appartenenza o formulario comunitario è valida solo in caso di iscrizione nei registri della popolazione temporanea
- in caso di studente: documentazione attestante l'iscrizione al corso di studi o formazione professionale
Caso D] Familiare che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario che ha diritto di soggiornare in Italia in uno dei precedenti casi:
In caso di familiare che raggiunge un cittadino comunitario già residente e titolare di autonomo diritto di soggiorno, per quest'ultimo viene nuovamente verificato il possesso dei requisiti previsti:
a) se non ha più i requisiti: non può avvenire l'iscrizione anagrafica del familiare e sarà segnalata alla Prefettura competente la perdita dei requisiti di soggiorno da parte del cittadino già iscritto
b) se il cittadino ha ancora i requisiti, il familiare deve presentare:
- Copia della documentazione originale, tradotta e legalizzata, attestante il legame di parentela con il cittadino comunitario che si raggiunge (es: certificato di nascita con maternità e paternità, di matrimonio, ecc.)
- Documentazione attestante la qualità di familiare a carico del cittadino comunitario che si raggiunge (solo nei casi previsti dalla Legge: figlio maggiore di anni 21 a carico e genitore a carico)
ATTENZIONE: la documentazione può essere un'autocertificazione da parte del cittadino comunitario già residente
In caso il cittadino comunitario che si raggiunge non è lavoratore:
- il cittadino comunitario che si raggiunge deve possedere risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari
- il familiare deve presentare un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo per coprire tutti i rischi nel territorio nazionale
In caso di familiare extracomunitario:
- Visto d'ingresso in Italia, se proveniente da un Paese per il quale è previsto
- Permesso di soggiorno valido
Caso E] Minorenne non accompagnato per il quale l'autorità giudiziaria minorile ha disposto l'affidamento o la tutela:
- Provvedimento di affidamento o tutela emesso dal Tribunale dei minori presentato dal tutore o dall'affidatario
Caso F] Incarico religioso:
- Dichiarazione vistata dalla curia vescovile o dall'equivalente autorità religiosa in Italia attestante il tipo di incarico ricoperto e l'assunzione dell'onere di vitto e alloggio presentata dal responsabile della comunità religiosa in Italia
CITTADINO EXTRACOMUNITARIO
Oltre alla documentazione prevista in generale per l'iscrizione anagrafica, devono essere allegate:
5) Copia del passaporto o del documento equipollente valido
6) Copia dei documenti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (in mancanza i componenti della stessa famiglia sono registrati anagraficamente come "conviventi")
In caso di cittadino in possesso di documento di soggiorno
7.a) Copia del documento di soggiorno
8.a) Ricevuta di presentazione presso l'ufficio postale della richiesta di rinnovo del documento di soggiorno (se scaduto)
In caso di cittadino in attesa del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato:
7.b) Ricevuta di presentazione presso l'ufficio postale della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
8.b) Copia del contratto di soggiorno presentato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione
9.b) Ricevuta di presentazione presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della domanda di permesso di soggiorno per lavoro subordinato
In caso di cittadino in attesa del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare:
7.c) Ricevuta di presentazione presso l'ufficio postale della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno
8.c) Fotocopia non autenticata del nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione
ATTENZIONE: il cittadino proveniente dall'estero, per la registrazione anagrafica del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione in regola con le disposizioni sulla traduzione e legalizzazione dei documenti.
Per consultare e scaricare la modulistica: http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=56884&idCat=75587&ID=75589
Entro 45 giorni dalla stessa data vengono effettuati gli accertamenti sulle dichiarazioni.
La comunicazione contenente il preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dopo 10 giorni.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
- In caso di accoglimento: silenzio-assenso
- In caso di rifiuto: comunicazione contenente il preavviso di rigetto per mancanza dei requisiti o esito negativo degli accertamenti, a cui seguono l'annullamento della registrazione anagrafica e il ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di mancato accoglimento delle eventuali osservazioni da parte dell'interessato
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino a nuova dichiarazione o segnalazione di trasferimento di residenza o cambio di abitazione o a ulteriori accertamenti
ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe
- Circ. Min. Interno 19 del 13 luglio 2012
- D.L. 5 del 09/02/2012 conv. L.35 del 4 aprile 2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo". Modalità di applicazione dell'art. 5 ("Cambio di residenza in tempo reale"). Pubblicazione del nuovo modello APR4"
- Circ.Min. Interno 10 dell'8 maggio 2012 "Cambio di residenza in tempo reale. Pubblicazione della modulistica e del manuale operativo per la trasmissione dei dati relativi alle nuove procedure anagrafiche attraverso il sistema INA SAIA"
- Circ. Min. Interno 9 del 27 aprile 2012
- Circ. Min. Interno 17 del 4 luglio 2011 "Impugnazione dei decreti prefettizi in materia anagrafica"
- Circ. Min. Interno 19 del 7 agosto 2009
- L. 94 15 luglio 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile
- Circ. Min. Interno 11001/118/5 del 05 agosto 2009
- Circ. Min. Interno 5 del 24 febbraio 2006 "Applicazione dell'art. 10-bis della legge 241/90 ai procedimenti anagrafici"
- Circ. Min. Interno 2 del 15 gennaio 1997 "Anagrafe della popolazione residente - iscrizione - apposizione di condizioni - inammissibilità"
- Circ. Min. Interno 8 del 29 maggio 1995 "Precisazioni sull'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente, di cittadini italiani"
- Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE, Metodi e Norme, serie B - n. 29 - edizione 1992.
- Circ. ISTAT 38 del 07 luglio 1989
- D.P.R. 223 del 30 maggio 1989 "Nuovo regolamento anagrafico"
- L. 1228 del 24 dicembre 1954 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente"
- P.C.M. Dipartimento per le pari opportunità. Repertorio n. 15 del 30 gennaio 2012 "Adozione di una raccomandazione generale ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera E) D.Lgs n. 215/2003 in materia di iscrizione nei registri della popolazione residente"
- Circ. Min. Interno 12 del 15 aprile 2010 "Cittadini egiziani. Indicazione delle generalità relative al nome e al cognome"
- Circ. Min. Interno 16 del 28 dicembre 2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e delle cittadine tunisine"
- Circ. Min. Interno 43 del 2 agosto 2007 "Iscrizione in anagrafe di stranieri richiedenti il permesso di soggiorno per motivi familiari"
- Circ. Min. Interno del 16 giugno 2007 "Cittadini stranieri. Regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale in possesso della sola ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno"
- Circ. Min. Interno 16 del 2 aprile 2007 "Stranieri extracomunitari. Iscrizione anagrafica nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno"
- Circ. Min. Interno 42 del 17 novembre 2006 "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri extracomunitari. Direttiva dell'On. Sig. Ministro dell'Interno sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno"
- Circ. Min. Interno del 27 ottobre 2006 "Nulla osta al ricongiungimento familiare ai cittadini stranieri in possesso della ricevuta relativa alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno"
- Dir. Min. Interno del 5 agosto 2006 "Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno"
- Circ. Min. Interno 13 del 26 aprile 2006 "Chiarimenti in merito alla corretta registrazione anagrafica delle cittadine tunisine"
- Circ. Min. Interno 32 del 12 luglio 2004 "Parere del Consiglio di Stato - Sezione I - n. 5453/03 del 4.2.2004 - Iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti"
- D.P.R. 334 18 ottobre 2004 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"
- Circ. Min. Interno 20 del 25 luglio 2003 "Iscrizione anagrafica cittadini stranieri"
- Circ. Min. Interno 14 del 19 giugno 2003 "Iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da cittadini stranieri regolarmente residenti"
- D.M. Interno del 18 dicembre 2000 "Modalità di comunicazione dei dati relativi ai cittadini stranieri extracomunitari fra gli uffici anagrafici dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari e gli archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nonché le modalità tecniche ed il termine per l'aggiornamento e la verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della popolazione residente"
- D.P.R. 394 del 31 agosto 1999 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286"
- D.LGS. 286 del 25 luglio 1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"
- Circ. Min. Interno 1 del 10 gennaio 1997 "D.P.R. 16.9.1996, n. 610. Aggiornamento della carta di circolazione per cambio di residenza o di abitazione"
- Circ. Min. Interno 2 del 7 febbraio 1996 "Ulteriori precisazioni sulle modalità applicative del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 recante 'Norme sull'aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione'"
- Circ. Min. Interno 11 del 18 luglio 1995 "D.P.R. 19-04-1994, n. 575: 'Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione delle patenti di guida' Aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione"
- Circ. Min. Trasporti 6916 del 16 settembre 1994 "Variazione toponimi cittadini"
- D.P.R. 575 del 19 aprile 1994 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli"
- D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. Articolo 247, comma 3, e articolo 252, comma 2"
- Comma 11 art. 116 D.LGS. 285 del 30 aprile 1992 "Nuovo codice della strada"
In caso di dichiarazioni false o mendaci si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 e la decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000. Il Comune segnala alle Autorità di Pubblica Sicurezza le differenze risultanti tra la dichiarazione dell'interessato e l'esito degli accertamenti.
CAMBIO DI INDIRIZZO SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE E SULLA PATENTE
Insieme alla dichiarazione di trasferimento di residenza, va comunicata la targa di tutti i veicoli intestati a ciascun componente del nucleo familiare anagrafico con almeno 16 anni di età che trasferisce la residenza, in modo che il Comune possa trasmetterle al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'aggiornamento automatico dell'indirizzo sulla carta di circolazione. In caso contrario, come in caso di autobus, veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente e veicoli intestati a persone giuridiche, la comunicazione va inviata al Ministero direttamente dall'interessato tramite gli uffici della M.C.T.C. - Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione.
Il Ministero spedisce presso la nuova residenza il tagliando adesivo con l'indirizzo aggiornato da applicare sulla carta di circolazione. Nel frattempo, la ricevuta di presentazione della dichiarazione di trasferimento della residenza va conservata insieme alla carta di circolazione.
Contattando il numero verde 800 232 323, si può gratuitamente:
- avere informazioni sullo stato e sull'esito dell'aggiornamento degli archivi presso la M.C.T.C. e sull'invio dei tagliandi adesivi da applicare sulla carta di circolazione
- richiedere un nuovo invio dei tagliandi adesivi, in caso non siano pervenuti entro 180 giorni dalla dichiarazione di trasferimento della residenza
- segnalare errori presenti sui tagliandi adesivi per consentire l'eventuale rettifica dei dati in archivio e l'emissione di nuovi tagliandi corretti
- comunicare le targhe dei veicoli non trasmesse ma già intestate all'interessato al momento della dichiarazione di trasferimento della residenza
Per i cittadini extracomunitari la procedura si avvia soltanto se sono in possesso di documenti (patente o carta di circolazione) italiani.
Per i cittadini comunitari la procedura si avvia anche in caso di patente rilasciata dallo Stato di appartenenza, se è riconosciuta dall'Italia.
A seguito della modifica del comma 13 art. 116 D.LGS. 285 del 30/04/1992 ("Codice della Strada"), dal 2 febbraio 2013 sulla nuova patente di guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Tuttavia, la residenza continua a figurare comunque nell'archivio degli abilitati alla guida di cui all'art. 226 D.LGS. 285/1992, che viene aggiornato sulla base delle comunicazioni da parte dei Comuni, a seguito della dichiarazione resa dal titolare della patente di guida in occasione del trasferimento di residenza. Per questo motivo, la patente di guida va presentata o indicata comunque in occasione del trasferimento di residenza.
Per l'aggiornamento o la sostituzione della tessera elettorale occorre attendere le prime consultazioni elettorali.
Non è necessario rifare la carta d'identità se ancora valida.
Per ulteriori informazioni consultare l'informativa allegata.