- per finalità di applicazione della disciplina in materia elettorale, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o di carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso (comma 5 art. 51 D.P.R. 223/1967 modificato dal comma 5 art. 177 D.LGS. 196/2003)
- nello svolgimento del proprio mandato in caso di consiglieri e assessori comunali (comma 2 art.43 D. LGS. 267/2000)
E' ammesso il rilascio di copia delle liste elettorali per lo svolgimento di attività di propaganda elettorale da parte di partiti, organismi politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati, comprese la selezione dei candidati alle elezioni primarie.
Gli atti riguardanti la revisione semestrale delle liste elettorali sono sempre consultabili da chiunque ne fa richiesta.
- presentato e firmato di persona dal richiedente in presenza del dipendente addetto (il richiedente deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente e inviato tramite servizio postale / fax o presentato da persona diversa, allegando la fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- inviato telematicamente solo a una delle seguenti condizioni:
a) è firmato digitalmente dal richiedente
b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o altri strumenti che consentano l'individuazione di chi effettua la dichiarazione
c) è trasmesso tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente
d) è firmato con firma autografa del richiedente, viene scansionato insieme al documento di identità o riconoscimento del richiedente e trasmesso tramite posta elettronica semplice
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
FORMA: Consultazione o ritiro copia delle liste elettorali
TERMINE DI VALIDITA': Illimitato
ADOTTATO DA: Funzionario incaricato dal Sindaco
In caso di diniego:
FORMA: Comunicazione contenente le ragioni del diniego
TERMINE DI VALIDITA': Fino alla presentazione di una nuova domanda
ADOTTATO DA: Funzionario incaricato dal Sindaco
Il pagamento può avvenire:
- tramite versamento sul c/c postale n° 17292400 intestato a: "Comune di Casalecchio di Reno - Servizio Tesoreria" con causale: "Copia liste elettorali"
- tramite versamento sul c/c bancario presso Unicredit Banca, codice IBAN IT78O0200836671000000756804, con causale: " Copia liste elettorali"
ATTENZIONE: in caso di richiesta di copia da parte di partito politico, rappresentante di lista o i comitato promotore del referendum in occasione delle elezioni o del referendum: Nessun costo.
- Delib. G.C. 670 del 21 settembre 1993 "Revisione ed adeguamento tariffe servizi comunali diversi (riproduzione atti e documenti, rilascio copie, pubblicazioni, elaborati, ecc.) e rideterminazione dei corrispettivi per lavori effettuati dal Centro elettronico per conto terzi e privati"
- Delib. Garante Privacy del 7 settembre 2005 "Propaganda elettorale: il 'decalogo' del Garante"
- Delib. Garante Privacy del 12 febbraio 2004 "Privacy e propaganda elettorale. Decalogo elettorale"
- Comma 5 art. 177 D.LGS. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Art. 51 D.P.R. 223 del 20 marzo 1967 "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"
- generali = comprendono tutti gli elettori del Comune
- sezionali = comprendono solo gli elettori di ciascuna sezione in cui è suddiviso il territorio comunale
- aggiunte = riguardano Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, oppure comprendono gli elettori del Comune comunitari per l'elezione del Parlamento europeo o per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale
Le liste elettorali sono distinte fra uomini e donne e contengono per ciascun elettore:
- cognome e nome (per le donne sposate o vedove anche il cognome del marito)
- luogo e data di nascita
- numero, parte e serie dell'atto di nascita
- indirizzo
Nelle liste elettorali viene iscritto chi ha:
- compiuto almeno 18 anni di età
- cittadinanza italiana
ATTENZIONE: possono essere iscritti anche i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea residenti a Casalecchio di Reno solo per l'elezione degli organi del Comune (liste aggiunte)
- residenza a Casalecchio di Reno
ATTENZIONE: la residenza non è richiesta per i cittadini iscritti nei registri dell'A.I.R.E. - Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero del Comune di Casalecchio di Reno, per i quali la Legge prevede norme particolari
- assenza di cause ostative (es. provvedimenti del Tribunale che prevedono l'applicazione di misure di sicurezza detentive o personali, fra cui la libertà vigilata o il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o Province, della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 2 D.P.R. 223/1967)
Le liste elettorali vengono aggiornate attraverso revisioni semestrali, dinamiche o dinamiche straordinarie.
ATTENZIONE: la copia delle liste elettorali viene rilasciata solo in formato elettronico.