La dichiarazione si presenta on line mediante la piattaforma Elixforms. Per la compilazione è richiesto il possesso dello SPID o CIE.
Chi ne è provvisto o comunque intenda richiedere assistenza deve rivolgersi allo Sportello polifunzionale Semplice.
- Affittuario o altra persona responsabile dell'utilizzo dell'immobile
- Proprietario dell'immobile
- Erede del proprietario deceduto
- Titolare o legale rappresentante dell'impresa che detiene l'immobile
La denuncia va presentata in caso di:
1) inizio occupazione di locali o aree
2) cessazione occupazione di locali o aree
3) variazione nelle dimensioni, nell'accatastamento o nell'utilizzo di locali o aree
4) spostamento di indirizzo all'interno del Comune da un utenza che si chiude a una nuova che si apre
5) subentro al titolare della TARI per decesso (in caso di erede), separazione o cambio di ragione sociale (es. S.r.l. che diventa S.a.S.)
6) cambiamento nella composizione del nucleo familiare (adempimento richiesto solo ai non residenti)
Termini: entro 90 giorni dall'evento (inizio o fine occupazione; variazione di indirizzo), ma è considerata comunque non soggetta ad applicazione di sanzioni TARI la dichiarazione presentata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo all'evento.
Modulistica: occorre selezionare il modello di dichiarazione più appropriato (dichiarazione utenza domestica; dichiarazione utenza non domestica senza produzione di rifiuti speciali oppure con produzione di rifiuti speciali)
Denuncia TARI non domestica
Denuncia TARI non domestica con produzione di rifiuti speciali
Dichiarazione occupanti TARI domestica
A partire dal 1° gennaio 2023 l'ufficio trasmette una comunicazione di avvenuta registrazione con gli estremi di riferimento.
L'invio dei documenti per il pagamento avviene attraverso due emissioni principali:
- annuale generale con scadenze: 30 aprile e 31 luglio. Il pagamento in unica soluzione va effettuato entro il 16 giugno, utilizzando entrambi i modelli F24.
- annuale suppletiva per i nuovi residenti in corso d'anno con scadenze: 30 novembre e 31 gennaio
Le scadenze indicate possono subire modifiche in relazione a disposizioni straordinarie.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitata (fino al verificarsi di ulteriori variazioni)
ADOTTATO DA: Operatore di Sportello
I documenti per il pagamento sono inviati direttamente dal Comune presso i recapiti forniti dall'interessato attraverso la denuncia.
- Capo III Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)
La formale contestazione di omissione di denuncia o di infedele denuncia ha luogo entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui l'adempimento doveva essere realizzato.
In caso di mancato rispetto del termine di presentazione della denuncia è prevista una sanzione per ogni anno in cui non è avvenuto il pagamento della TARES a causa della mancata presentazione della denuncia.
Il Regolamento comunale prevede diversi casi di agevolazioni. Si rinvia alla lettura dello stesso o dei materiali informativi per l'identificazione delle stesse.