Nel caso di bambino già riconosciuto solo dalla madre, se il padre ne richiede il riconoscimento successivamente, l'eventuale modifica del cognome va richiesta a cura dei genitori, direttamente al Tribunale di Bologna - Volontaria Giurisdizione, via Farini n. 1 - Bologna.
Il riconoscimento può essere fatto da uno o entrambi i genitori naturali italiani o stranieri, che hanno almeno 16 anni di età, nei seguenti casi:
a) prima della nascita del figlio:
- dalla madre soltanto
- da entrambi i genitori
- dal padre dopo il riconoscimento e con il consenso da parte della madre
b) al momento della dichiarazione di nascita del figlio o successivamente: da uno o entrambi i genitori
- firmato dal dichiarante o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:
a) la denuncia è firmata digitalmente dal dichiarante
b) il dichiarante viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) la denuncia è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del dichiarante
d) la denuncia è firmata con firma autografa del dichiarante e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
Al momento del riconoscimento, ciascuna persona che intende riconoscere il figlio deve presentare:
1) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto del dichiarante. In mancanza, l'interessato può essere riconosciuto:
- personalmente dal dipendente che riceve la dichiarazione (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che riceve la dichiarazione
- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del dichiarante in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso
2) Altra documentazione a seconda della situazione (es. in caso di riconoscimento prima della nascita del figlio: certificazione medica attestante lo stato della gravidanza e le settimane di gestazione)
In caso di riconoscimento da parte di genitore comunitario o extracomunitario:
3) Certificazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato estero di appartenenza e attestate che la persona è capace di riconoscere un figlio naturale in base alla Legge nazionale
ATTENZIONE:
- escluso il caso sopra indicato al punto 1), per la dichiarazione non è necessaria la presenza dei testimoni
- in caso di cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, è necessaria l'assistenza di un interprete al momento della dichiarazione
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
VALIDITÀ: Illimitato (salvo altre annotazioni)
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile
- L. 218 del 30 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
- D.P.R. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art.2 c. 12 L. 127 del 15 maggio 1997"
- L. 127 del 15 luglio 1997