- diritto di sangue (ius sanguinis): genitore, nonno o altro antenato italiano
Acquisizione automatica per:
- diritto di suolo (ius soli): nascita in Italia da genitori ignoti, apolidi o che non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la Legge dello Stato o se il minore è stato ritrovato in una condizione di abbandono in Italia
- adozione o riconoscimento di paternità, maternità o a seguito di dichiarazione del Tribunale fino al compimento dei 18 anni
Acquisizione per beneficio di Legge:
- nascita e residenza ininterrotta fino alla maggiore età in Italia, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana prima che sia trascorso 1 anno dal compimento dei 18 anni
- riconoscimento di maggiorenne o dichiarazione del Tribunale come figlio di genitore italiano, con dichiarazione di cittadinanza italiana entro 1 anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione
- discendenza fino al 2° grado in linea retta (genitori, figli, nonni, nipoti di nonni) da cittadino italiano per nascita, in presenza di uno dei seguenti requisiti:
a) servizio militare svolto nelle Forze Armate italiane, previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana
b) pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, previa dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana
c) residenza in Italia da almeno 2 anni entro la maggiore età, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana prima che sia trascorso 1 anno dal compimento dei 18 anni
Acquisizione per matrimonio con cittadino italiano in presenza di tutti i seguenti requisiti:
- residenza in Italia per almeno 2 anni dopo il matrimonio o residenza all'estero trascorsi 3 anni dal matrimonio
- iscrizione o trascrizione sui registri di stato civile del matrimonio in Italia
- assenza di condanne penali nei casi indicati dalla Legge e di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale
I termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati. Il matrimonio non deve cessare fino all'adozione del provvedimento.
Acquisizione per naturalizzazione in presenza di tutti i seguenti requisiti:
- reddito sufficiente
- assenza di procedimenti penali a carico
- rinuncia alla cittadinanza d'origine (nei casi previsti)
- 10 anni di residenza in Italia, esclusi i seguenti casi:
a) 3 anni per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al 2° grado e per gli stranieri nati in Italia
b) 4 anni per i cittadini dell'Unione Europea
c) 5 anni per gli apolidi, i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani
Riacquisizione: chi ha perduto la cittadinanza la può riacquistare in caso di:
- servizio militare svolto nelle Forze Armate italiane, previa dichiarazione di voler riacquisire la cittadinanza italiana
- pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, previa dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana
- residenza in Italia, entro 1 anno dalla dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana
- dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana, dopo 1 anno dalla data di inizio della residenza in Italia, senza avere presentato espressa rinuncia
- dichiarazione di voler riacquisire la cittadinanza italiana, avendola perduta per non aver rispettato l'intimazione di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare accettati per conto di uno Stato estero, un Ente pubblico estero o un Ente internazionale, a condizione che il richiedente abbia la residenza in Italia da almeno 2 anni e dimostri di non svolgere più l'impiego, la carica o il servizio militare assunti o prestati nonostante l'intimazione
- firmato dal richiedente o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:
a) la domanda è firmata digitalmente dal richiedente
b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente
d) la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al documento di identità o riconoscimento del richiedente e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
In caso di riconoscimento per discendenza da italiani:
2) Estratto per riassunto dell'atto di nascita (comprensivo di eventuali annotazioni su perdita o riacquisto della cittadinanza italiana) dell'antenato italiano emigrato all'estero, rilasciato dal Comune italiano di nascita
3) Copia integrale degli atti di nascita e matrimonio (se avvenuto) tradotti e legalizzati (esclusi i casi di esonero in base a convenzioni internazionali ratificate in Italia), dell'antenato e di tutti i suoi discendenti in linea retta (compreso il richiedente)
ATTENZIONE: sono necessarie copie integrali e non estratti per riassunto degli atti provenienti dall'estero, per dimostrare con certezza l'esistenza di tutti gli elementi utili all'esame della domanda.
In caso di invio della domanda e degli allegati tramite posta tradizionale:
4) Dichiarazione assolvimento imposta di bollo compilata e firmata dal dichiarante a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
La domanda va presentata o inviata:
- residenti in Italia: alla Prefettura competente per territorio di residenza
ATTENZIONE: solo in caso di riconoscimento per discendenza da italiani, la domanda va presentata o inviata al Comune di residenza
- residenti all'estero: all'autorità consolare italiana competente per territorio estero di residenza
ATTENZIONE: per ricevere informazioni e assistenza nella compilazione della domanda e nella preparazione della documentazione, si consiglia di rivolgersi a strutture competenti (Patronati, Sindacati, C.A.F. - Centri di Assistenza Fiscale, ecc.).
Il Presidente della Repubblica o il Prefetto rilasciano un decreto, che viene notificato dal Comune di residenza, al cittadino a cui è concessa la cittadinanza italiana. Entro 180 giorni dalla notifica del decreto, il cittadino deve effettuare il giuramento davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune. Per effettuare il giuramento è necessario fissare un appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile a cui presentarsi con:
1) Decreto di concessione della cittadinanza italiana rilasciato dal Presidente della Repubblica o dal Prefetto
2) Documento di riconoscimento anche scaduto del'interessato. In mancanza, l'interessato può essere riconosciuto:
- personalmente dall'Ufficiale di Stato Civile (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dall'Ufficiale di Stato Civile
- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini dell'Ufficiale di Stato Civile o dell'interessato in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso
3) In caso di cittadino extracomunitario: Documento di regolarità di soggiorno (permesso o carta di soggiorno)
Negli altri casi, la cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
- in caso di riconoscimento per discendenza da italiani): provvedimento del Sindaco
- negli altri casi: giuramento
TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitato
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile
- Contributo di Euro 200,00 da versare sul conto corrente postale n. 809020 intestato a "Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza".
Negli altri casi:
- N° 2 marche da bollo da Euro 16,00 al momento della domanda (N° 1 soltanto in caso di riconoscimento per discendenza da italiani)
ATTENZIONE: i certificati allegati alla domanda rilasciati in Italia da autorità italiane, devono rispettare la normativa riguardante l'applicazione dell'imposta di bollo.
- Art. 33 D.L. 60 del 21 giugno 2013
- Dir. Min. Interno del 7 marzo 2012
- Circ. Min. Interno K. 60.1 del 7 ottobre 2009
- L. 94 del 15 luglio 2009
- Circ. Min. Interno 11001/118/5 del 5 agosto 2009
- L. 91 del 5 febbraio 1992
- Circ. Min. Interno 2 del 26 marzo 2001
- D.P.R. 396 del 3 novembre 2000 e comma 12 art. 2 L. 127 del 15 maggio 1997
- Art. 6 e 7 D.M. Interno 27 febbraio 2001
- D.P.R. 362 del 18 aprile 1994
- D.P.R. 572 del 12 ottobre 1993
- Regolamento di esecuzione della L. 91 del 5 febbraio 1992
- Circ. Min. Interno K.28.1 dell'8 aprile 1991
D.P.R. 223 del 30 maggio 1989 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"