La dichiarazione di nascita si può fare presso:
- Direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura dove è nato il bambino
- Comune dove è nato il bambino
- Comune di residenza dei genitori
- Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro Comune
- Comune di residenza del padre residente in altro Comune (in accordo con la madre)
a) in caso di genitori sposati:
- un genitore o entrambi i genitori
- il procuratore speciale dei genitori
- il medico o l'ostetrica che ha assistito alla nascita
- una persona che ha assistito alla nascita
b) in caso di genitori non sposati:
- la sola madre che intende riconoscere il figlio
- il padre e la madre insieme se entrambi intendono riconoscere il figlio
- il solo padre se la madre non intende essere nominata
ATTENZIONE:
- la donna che decide di non essere nominata madre del bambino deve comunicarlo al medico o all'ostetrica che assiste alla nascita oppure, prima del parto, all'assistente sociale dell'ospedale o della casa di cura. In questo caso la donna non compie un reato
- la madre con meno di 16 anni di età potrà riconoscere il figlio solo successivamente
2) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto del dichiarante. In mancanza, l'interessato può essere riconosciuto:
- personalmente dal dipendente che riceve la dichiarazione (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che riceve la dichiarazione
- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del dichiarante in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso
In caso di dichiarazione da parte di cittadino comunitario o extracomunitario:
3) Dichiarazione di attribuzione di attribuzione di cognome e nome in base alla Legge nazionale dello Stato estero di appartenenza
ATTENZIONE:
- escluso il caso sopra indicato al punto 1), per la dichiarazione non è necessaria la presenza dei testimoni
- in caso di cittadino straniero che non conosce la lingua italiana, è necessaria l'assistenza di un interprete al momento della dichiarazione
La dichiarazione va fatta:
- entro 3 giorni dalla nascita presso l'ospedale o la casa di cura dove è nato il bambino (la dichiarazione viene poi trasmessa automaticamente al Comune di residenza della madre)
- entro 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza della madre o o del padre presso il Comune di nascita del bambino
ATTENZIONE: i giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita; in caso il 3° o il 10° giorno siano festivi, la scadenza viene spostata al primo giorno non festivo successivo. Il Comune può anche ricevere la dichiarazione oltre 10 giorni dalla nascita, solo se sono espressamente indicate le ragioni del ritardo, che viene comunque segnalato alla Procura della Repubblica.
In caso di dichiarazione presentata presso il Comune di residenza del padre se diverso da quello della madre, l'iscrizione sui registri anagrafici avviene presso il Comune di residenza della madre in seguito al ricevimento della dichiarazione.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
VALIDITÀ: Illimitato
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile
- Artt. 231 e seguenti Codice Civile
- D.P.R. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, a norma dell'art. 2 c. 2 legge 127 del 15 maggio 1997"
- L. 218 del 31 maggio 1995 "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato"
- D.P.R. 223 del 30 maggio 1989 "Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente"
- Art. 16 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Sentenza Corte Costituzionale 61 del 6 febbraio 2006
ATTENZIONE: Prima di rivolgersi all'I.N.P.S. è necessario essere in possesso del codice fiscale del bambino. La richiesta del codice fiscale viene inviata automaticamente dal Comune all'Agenzia delle Entrate, che lo spedirà direttamente a casa.
Al momento della dichiarazione, i genitori in possesso del libretto internazionale di famiglia possono chiedere di aggiornarlo, indicando la nascita del bambino.
Per quanto riguarda il certificato e l'estratto di nascita:
- Certificato di nascita: serve a dimostrare il luogo e la data di nascita
- Estratto di nascita: serve a dimostrare il luogo, la data di nascita ed eventuali annotazioni (es. il matrimonio, la separazione, l'annullamento)
a) se la nascita è avvenuta a Casalecchio di Reno, li rilascia l'Ufficio del Comune di Casalecchio di Reno
b) se la nascita è avvenuta in altro Comune, ma uno dei genitori era residente in Casalecchio di Reno al momento dell'evento e pertanto è stato trascritto l'atto, li rilascia anche il Comune di Casalecchio di Reno
ATTENZIONE: il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se sposati con altra persona.
Possono essere attribuiti fino a 3 nomi al bambino, che devono corrispondere al suo sesso. Il nome è indicato per intero sui certificati e sui documenti del bambino.
Il cognome è assegnato al bambino nel seguente modo:
- figlio di genitori sposati: il solo cognome del padre
- figlio di genitori non sposati: cognome della madre se è l'unico genitore che lo riconosce; cognome del padre se è l'unico genitore che lo riconosce; cognome del padre se lo riconoscono entrambi i genitori
- bambino non riconosciuto da nessun genitore: cognome e nome attribuiti dall'Ufficio di Stato Civile
La Legge italiana stabilisce quale cognome deve essere attribuito al bambino a seconda delle altre situazioni.
Nel caso di bambino già riconosciuto solo dalla madre, se il padre ne richiede il riconoscimento successivamente, l'eventuale modifica del cognome va richiesta a cura dei genitori, direttamente al Tribunale di Bologna - Volontaria Giurisdizione, via Farini n. 1 - Bologna.
Per informazioni rivolgersi direttamente all'Ufficio di Stato Civile.