- avere almeno 18 anni di età
- essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia che può utilizzare le dichiarazioni sostitutive
- avere un alloggio a disposizione in cui ospitare lo straniero che viene invitato
Lo straniero che viene invitato in Italia può essere maggiorenne o minorenne e deve appartenente a uno Stato per il quale è richiesto il rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi turistici.
Modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà compilato e firmato dalla persona che invita lo straniero in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento). Sulla dichiarazione occorre indicare:
- il periodo esatto in cui lo straniero sarà ospitato in Italia
- i dati anagrafici (cognome, nome, data e luogo di nascita) dello straniero
- gli estremi del passaporto (numero, autorità e data di rilascio) dello straniero
- l'indirizzo dell'alloggio in cui lo straniero sarà ospitato
PER IL VISTO TURISTICO PRESSO CONSOLATO O AMBASCIATA
1) Modulo di domanda da richiedere, presentare e firmare personalmente dallo straniero presso l'autorità diplomatico-consolare d'Italia nello Stato estero di appartenenza (lo straniero deve essere provvisto del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio)
2) N.1 fotografia recente a mezzo busto e a capo scoperto dello straniero (eccetto il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili)
3) Lettera di invito o modulo di dichiarazione di ospitalità da parte di chi invita lo straniero in Italia
4) Fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento di chi invita lo straniero in Italia
5) Eventuale fidejussione bancaria o polizza fideiussoria come garanzia dei mezzi di sussistenza
6) Altra documentazione richiesta dall'autorità diplomatico-consolare
Autodichiarazione per ospitalità stranieri art. 47 D.P.R. 445/2000 (senza visto)
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Per il periodo di ospitalità dello straniero in Italia
ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe
- Stati per cui è richiesta l'autenticazione della firma: Euro 16,00 per la marca da bollo e Euro 0,52 per diritti di segreteria
Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero deve presentare dichiarazione o autodenuncia di presenza presso il valico di frontiera o la Questura competente.