- Consolato Generale d'Italia nello Stato estero di residenza
- presentato e firmato di persona dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite servizio postale / fax o presentato da persona diversa, allegando la fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- inviato telematicamente solo a una delle seguenti condizioni:
a) è firmato digitalmente dal dichiarante
b) il dichiarante viene identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o altri strumenti che consentano l'individuazione di chi effettua la dichiarazione
c) è trasmesso tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del dichiarante
d) è firmato con firma autografa del dichiarante, viene scansionato insieme al documento di identità o riconoscimento del dichiarante e trasmesso tramite posta elettronica semplice
ATTENZIONE:
la dichiarazione può essere presentata presso il Comune oppure direttamente al Consolato Generale d'Italia nello Stato estero di residenza. In quest'ultimo caso occorre utilizzare il modulo ministeriale per l'iscrizione nei registri dell'A.I.R.E..
Entro 90 giorni dalla data di espatrio, l'interessato si deve comunque presentare al Consolato Generale d'Italia nello Stato estero di residenza per regolarizzare la propria posizione anagrafica; se entro 12 mesi il Comune non riceve una conferma dal Consolato, l'interessato viene cancellato dai registri della popolazione residente anagraficamente del Comune di Casalecchio di Reno per irreperibilità.
Per consultare e scaricare la modulistica: http://www.comune.casalecchio.bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx?idArea=56884&idCat=75587&ID=75642
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino a nuova dichiarazione o segnalazione di trasferimento di residenza o cambio di abitazione o a ulteriori accertamenti
ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe
- D.P.R. 323 del 30 maggio 1989