- ceduta dal Comune in diritto di proprietà;
- ceduta dal Comune in diritto di superficie;
- soggetta a limiti di godimento in base a convenzione urbanistica tipulata ai sensi dell'art. 8 L. 10/1977 o dell'art. 18 D.P.R. 380/2001.
1) Modulo di dichiarazione di interesse:
- firmato dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento valido di identità/riconoscimento);
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata la fotocopia del documento valido di identità/riconoscimento del dichiarante.
2) Copia dell'atto di provenienza (rogito d'acquisto, atto di donazione, successione, ecc.); (obbligatorio)
3) Tabella millesimale dell'immobile/intero stabile; (facoltativo)
4) Eventuali documenti relativi all'eventuale contributo pubblico concesso per la costruzione dell'immobile; (facoltativo)
N.B. Il modulo di dichiarazione va presentato da ciascun comproprietario.
PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE:
Modulo di dichiarazione di accettazione:
- firmato dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento valido di identità/riconoscimento);
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata la fotocopia del documento valido di identità/riconoscimento del dichiarante.
FORMA: atto notarile in forma pubblica
TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitato
ADOTTATO DA: Responsabile di Servizio
In caso di diniego della domanda:
FORMA: Comunicazione di diniego
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al sussistere delle cause che hanno determinato il diniego (è comunque necessario presentare una nuova domanda)
ADOTTATO DA: Responsabile di Servizio
Il pagamento può avvenire seguendo le istruzioni indicate alla pagina: https://www.comune.casalecchio.bo.it/contenuto/contenuti--ecm/presentazione-delle-pratiche.ashx
ATTENZIONE:
Ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 04/01/2011, il versamento del Contributo di Costruzione e dei diritti di segreteria non deve essere assoggettato, da parte della banca ordinante, alla ritenuta d'acconto prevista invece per i pagamenti a soggetti privati relativamente alle ristrutturazioni edilizie. Fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare l'erronea applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca ordinante, nella motivazione del bonifico non va riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l'apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall'ufficio postale, ma deve essere effettuato un bonifico ordinario generico.
Le spese per la stipula dell'atto notarile sono a carico del richiedente.
- L. 448 del 23/12/1998;
- D.P.R. 380 del 06/06/2001;
- Delib. C.C. 53 del 24/07/2012;
- Delib. G.C. 21 del 05/03/2013.