Atto di ricorso, intestato alla Corte di Giustizia di Primo Grado di Bologna, compilato e:
- firmato dall'interessato o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dall'interessato o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:
a) il ricorso è firmato digitalmente dall'interessato
b) l'interessato viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) il ricorso è trasmesso tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata dell'interessato
d) il ricorso è firmato con firma autografa dell'interessato e viene scansionato insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmesso tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
ATTENZIONE: E' obbligatorio indicare il codice fiscale dell'interessato
2) Ogni documento che dimostri la correttezza della propria situazione e l'infondatezza o l'erroneità dell'avviso di accertamento emesso dal Comune (o della sentenza di primo grado che abbia respinto il ricorso)
1° GRADO DI GIUDIZIO
-> Causa con valore di lite fino a Euro 50.000
Il ricorso va intestato alla Corte di Giustizia di Primo grado di Bologna.
Deve essere depositato al Comune entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento che si intende impugnare.
Per cause di questo valore si configura un procedimento separato preliminare presso il Comune che dura 90 giorni, in cui il ricorso depositato assume per legge il valore di RECLAMO. Nei termini previsti, il Comune deve valutare se possono essere accolte le ragioni del contribuente (inclusa una eventuale proposta di mediazione economica); non sono accolte le richieste di mediazione contenenti ipotesi di pagamento parziale o ridotto dell'imposta o della sanzione rispetto a quanto previsto, se non sono fondate su ragioni giuridiche. Al termine del procedimento viene adottato un provvedimento finale di annullamento o revisione dell'atto oppure di rifiuto totale o parziale del ricorso.
Dopo il provvedimento del Comune, se il contribuente vuole continuare nella causa rivolgendosi al giudice tributario, entro i 30 giorni successivi al termine dei 90 giorni sopra indicati, deve depositare alla Segreteria della Corte di Giustizia di Primo grado gli atti, con la prova di avvenuta notifica del ricorso al Comune.
-> Causa con valore di lite oltre Euro 50.000
Il ricorso va intestato alla Corte di Giustizia di Primo grado.
Deve essere depositato al Comune entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Entro i successivi 30 giorni deve depositare alla Segreteria della Corte di Giustizia di Primo grado copia degli atti e la prova di avvenuta notifica al Comune.
2° GRADO DI GIUDIZIO
Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di non accoglimento del ricorso in 1° grado, il contribuente deve notificare il ricorso al Comune e nei 30 giorni successivi deve depositare alla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale il ricorso insieme alla ricevuta dell'avvenuto deposito al Comune.
3° GRADO DI GIUDIZIO
Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza di non accoglimento del ricorso in 2° grado, il contribuente deve presentare ricorso alla Corte di Cassazione (è necessaria l'assistenza di un legale patrocinante).
VALIDITA': Illimitata
ADOTTATO DA: Giudice di 1°, 2° o 3° grado.
L'importo del contributo unificato è stabilito dagli artt. 13 e 14 D.P.R. 115 del 30 maggio 2002: nelle cause di importo fino a Euro 2.582,28 è pari a Euro 30,00.
Il pagamento può avvenire:
- mediante Modello F23 utilizzando il codice tributo 941T
- presso gli Uffici Postali utilizzando un apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato
- presso una rivendita di generi di monopolio di Stato e di valori bollati (es. Tabaccherie)
Nel caso di reclamo-mediazione, il contributo unificato può essere versato al momento del deposito del ricorso alla Segreteria della Commissione Tributaria Regionale (infruttuoso tentativo esperito di mediazione).
- Art. 33 Regolamento generale delle entrate comunali
E' possible richiedere al Giudice tributario la sospensione dell'esecuzione (riscossione) dell'avviso di accertamento. La sospensione avviene automaticamente per Legge nei 90 giorni previsti per l'esame del reclamo-mediazione.