- firmato dal titolare/legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento d'identità o riconoscimento)
- già firmato dal titolare/legale e inviato tramite servizio postale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa dal titolare/legale a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento d'identità o riconoscimento di chi ha firmato
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:
a) la comunicazione è firmata digitalmente dal dichiarante
b) il dichiarante viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) la comunicazione è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del dichiarante
d) la comunicazione è firmata con firma autografa del dichiarante e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
2) Eventuale copia o scansione del volantino pubblicitario della vendita sottocosto.
La comunicazione deve essere presentata o inviata al Comune almeno 10 giorni prima della data di inizio della vendita sottocosto, indicando la data esatta di inizio e la durata.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al termine della vendita sottocosto
ADOTTATO DA: Operatore di Sportello
- D.LGS. 114/1998.
- non può avere una durata superiore a 10 giorni ed il numero di articoli (referenze) oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a 50;
- non può essere effettuata una vendita sottocosto se non sono trascorsi almeno 20 giorni dalla vendita sottocosto precedente, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Le disposizioni riguardanti le vendite sottocosto non si applicano ai commercianti su aree pubbliche.