- cessazione dell'attività commerciale;
- cessione dell'azienda;
- trasferimento dell'azienda in altro locale;
- trasformazione o rinnovo dei locali.
- firmato dal titolare/legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento valido d'identità o riconoscimento);
- già firmato dal titolare/legale e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa dal titolare/legale a cui deve essere allegata la fotocopia del documento valido d'identità o riconoscimento di chi ha firmato.
A seconda del caso:
2a) Per cessazione attività: Copia comunicazione di cessazione attività con data di decorrenza e timbro di avvenuta presentazione al Comune;
2b) Per cessione azienda: Copia dell'atto che attesta la compravendita dell'azienda, sia in forma preliminare, sia in forma definitiva ovvero la cessione della gestione;
2c) Per trasferimento sede: Dichiarazione in cui si attesta di essere in possesso dell'autorizzazione/comunicazione al trasferimento;
2d) Per trasformazione o rinnovo locali:
- Dichiarazione di possesso dei necessari titoli edilizi, se previsti;
- Qualora si tratti di interventi per cui non sono previsti titoli edilizi: Copia del preventivo di spesa e della relativa conferma d'ordine dell'impresa incaricata o fornitrice, specificandone l'ammontare;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle fatture comprovanti l'intervento e, nel caso questo non preveda titoli edilizi, l'indicazione dell'ammontare, da trasmettere al Comune entro 45 giorni dall'effettuazione dei lavori.
La comunicazione deve essere presentata o inviata al Comune almeno 15 giorni prima della data di inizio della vendita di liquidazione, indicando la data esatta di inizio e la durata.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al termine della vendita di liquidazione
ADOTTATO DA: Operatore di Sportello
- Delib. G.R. 1732/1999.
La durata può essere di:
- CESSAZIONE ATTIVITA': massimo 13 settimane;
- CESSIONE AZIENDA: massimo 13 settimane;
- TRASFERIMENTO SEDE: massimo 6 settimane;
- TRASFORMAZIONE O RINNOVO LOCALI: massimo 6 settimane, con divieto di effettuazione nel mese di dicembre e con avvio delle opere entro 3 mesi dalla fine della vendita di liquidazione. La trasformazione o il rinnovo dei locali deve comportare l'esecuzione di rilevanti lavori di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria dei locali di vendita, relativi ad opere strutturali, all'installazione o alla sostituzione di impianti tecnologici o servizi, o il loro adeguamento alle norme vigenti, tali da determinare la chiusura dell'esercizio per almeno 15 giorni consecutivi.
È obbligatorio rendere nota la natura della vendita ed esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale che si intende praticare nel corso della vendita di liquidazione.
La pubblicità relativa alla vendita deve essere presentata in modo non ingannevole per i consumatori.
Nel caso venga indicato un solo prezzo è obbligatorio vendere a tale prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
È obbligatorio praticare i prezzi pubblicizzati senza limiti di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte che, qualora si verifichi, deve essere reso noto ai consumatori.
È vietato il riferimento nella pubblicità a fallimento o procedure fallimentari o simili.