1) il proprietario dell'immobile (legale rappresentante in caso di persona giuridica)
2) l'affittuario dell'immobile
3) l'amministratore dell'immobile
4) il professionista incaricato
1) Modulo di domanda compilato già firmato dal richiedente o dal legale rappresentante e inviato tramite PEC a comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato. L'invio tramite posta elettronica deve rispettare le seguenti condizioni:
a. la domanda è firmata digitalmente dal richiedente;
b. il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge;
c. la domanda è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente;
d. la domanda è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento;
e. la domanda è accompagnata da Procura Speciale;
2) Attestazione di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: ...
ADOTTATO DA: Responsabile di Servizio
- il pagamento elettronico immediato;
- di stampare il bollettino PagoPA e recarsi in posta o nelle tabaccherie aderenti.
Una volta corrisposta la cifra dovuta è necessario finalizzare l'invio dell'istanza per ottenere la pratica protocollazione. Non sarà più possibile inserire la ricevuta di pagamento effettuato con altre modalità (es.: bonifico bancario, bollettino postale, ecc.); qualora in possesso di una ricevuta di pagamento di questo tipo, è possibile richiedere la restituzione di quanto versato.
ATTENZIONE:
Ai sensi della Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E del 04/01/2011, il versamento del Contributo di Costruzione e dei diritti di segreteria non deve essere assoggettato, da parte della banca ordinante, alla ritenuta d'acconto prevista invece per i pagamenti a soggetti privati relativamente alle ristrutturazioni edilizie. Fermo restando il diritto alla detrazione da parte del contribuente, per evitare l'erronea applicazione della ritenuta d'acconto da parte della banca ordinante, nella motivazione del bonifico non va riportato il riferimento agli interventi edilizi e ai provvedimenti legislativi che danno diritto alle detrazioni e non deve essere utilizzato l'apposito modulo, ove predisposto dalla banca o dall'ufficio postale, ma deve essere effettuato un bonifico ordinario generico.