- Delib. G.R. 1732/1999
- Delib. G.R. 2549/2003
- Delib. G.R. 1948/2007
- Delib. G.R. 867/2008
- Delib. G.R. 2052/2008
- Delib. G.R. 1666/2010
- Delib. G.R. 725/2011
- Delib. G.R. 1780/2013
- Delib. G.R. 1804/2016
- a partire dal giorno feriale antecedente l'EPIFANIA (nel 2017 da giovedì 5 gennaio) per un periodo fisso di 60 giorni consecutivi
- dal primo sabato di LUGLIO per un periodo fisso di 60 giorni consecutivi
È obbligatorio rendere nota la natura della vendita ed esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione.
Al fine di non indurre il consumatore in errore, è fatto obbligo di disporre le merci di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinte e separate da quelle che eventualmente siano contemporaneamente poste in vendita alle condizioni ordinarie; ove una tale separazione non sia praticabile, la vendita ordinaria viene sospesa.
La pubblicità relativa alla vendita deve essere presentata in modo non ingannevole per i consumatori.
Nel caso venga indicato un solo prezzo è obbligatorio vendere a tale prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
È obbligatorio praticare i prezzi pubblicizzati senza limiti di quantità e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte che, qualora si verifichi, deve essere reso noto ai consumatori.
È vietato il riferimento nella pubblicità a fallimento o procedure fallimentari o simili.
Ai sensi della Delib. G.R. 1804/2016, nei 30 giorni che precedono le vendite di fine stagione (saldi), NON possono essere effettuate vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento.