La persona che viene a coabitare per dare o ricevere cure assistenziali può essere un familiare dell'assegnatario o un'altra persona.
- firmato dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento valido di identità o riconoscimento)
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa dal dichiarante, a cui deve essere allegata la fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento del dichiarante
2) Fotocopia del documento di identità della persona che viene a coabitare;
In caso di persona con cittadinanza extracomunitaria:
3) Fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità
In caso di familiare dell'assegnatario che viene a coabitare:
4.a) Certificato di invalidità al 100% con accompagnamento riguardante l'assegnatario da assistere o la persona che viene a coabitare per essere assistita
oppure
4.b) Certificato dell'A.U.S.L. - Servizio Geriatrico con valutazione sanitaria di bisogno di assistenza da parte dell'assegnatario o della persona che viene a coabitare. Questo certificato viene rilasciato su richiesta di "visita geriatrica finalizzata alla valutazione delle attività residue dell'anziano" da parte del medico di base
In caso di persona diversa dal familiare dell'assegnatario che viene a coabitare:
4.c) Copia del contratto di lavoro per assistente familiare o badante
La dichiarazione va presentata entro 30 giorni dalla data di inizio della coabitazione.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITA': Illimitata
ADOTTATO DA: Addetto dell'Ufficio Casa
- Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
1) La persona che viene a coabitare per dare o ricevere cure assistenziali può fare richiesta di residenza, ma farà parte di uno stato di famiglia a sé stante, che non vale cioè ai fini dell'ampliamento del nucleo familiare
2) La coabitazione per cure assistenziali che viene comunicata nei termini previsti non comporta un aumento o un cambiamento del canone di affitto della casa popolare
3) I nuclei familiari assegnatari di casa popolare sono di prassi controllati annualmente per verificarne la posizione regolare per la permanenza