In caso di persona/e ospitata/e con cittadinanza extracomunitaria: possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno valido per il periodo di ospitalità previsto.
- firmato dal dichiarante in presenza del dipendente addetto (il dichiarante deve essere provvisto di proprio documento valido di identità o riconoscimento);
- già firmato dal dichiarante e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa dal dichiarante, a cui deve essere allegata la fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento del dichiarante
2) Fotocopia del documento di identità di ciascuna persona ospitata
In caso di persona ospitata con cittadinanza extracomunitaria:
3) Fotocopia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno valido per il periodo di ospitalità previsto
La dichiarazione di ospitalità temporanea di durata superiore a 3 mesi è ammessa previa comunicazione entro 30 giorni dalla data di inizio dell'ospitalità.
L'ospitalità non può durare per più di 2 anni.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITA': 1 anno
ADOTTATO DA: Addetto dell'Ufficio Casa
- Regolamento comunale per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica
La persona ospitata non può presentare domanda di residenza. In caso contrario termina l'ospitalità.
L'ospitalità può essere negata per motivi di grave sovraffollamento alloggio, mancato rispetto delle norme e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni e per problemi di conflittualità sociale e condominiali connessi alla presenza dell'ospite.
I nuclei familiari assegnatari di casa popolare sono di prassi controllati annualmente per verificarne la posizione regolare per la permanenza.