In caso di minorenne, la firma viene apposta da chi ne esercita la potestà genitoriale oppure dal tutore o curatore.
2) Documento di identità o riconoscimento anche scaduto del richiedente. In mancanza, l'interessato può essere riconosciuto:
- personalmente dal dipendente che autentica la firma (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che autentica la firma
- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del richiedente in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitata
ADOTTATO DA: Funzionario incaricato dal Sindaco
- Se l'atto prevede l'applicazione dell'imposta di bollo: Euro 16,00 per il bollo e Euro 0,52 per i diritti di segreteria
L'autenticazione della firma è generalmente soggetta all'imposta di bollo, salvo non ne sia già soggetto l'atto sul quale è apposta (es. domanda o dichiarazione) o sia prevista l'esenzione in base all'uso a cui tale atto è destinato.
- L. 3 del 16 gennaio 2003
- D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 e successive integrazioni e modificazioni ed altre Leggi speciali sull'applicazione dell'imposta di bollo
Tuttavia, occorre distinguere:
a) se la domanda o la dichiarazione su cui è apposta la firma autenticata va presentata a una Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi (escluso il caso della riscossione da parte di terzi di benefici economici):
- la firma può essere apposta di fronte al dipendente addetto a ricevere la documentazione
- la firma può già essere apposta sulla domanda o dichiarazione, a cui va allegata la fotocopia (non autenticata) di un documento valido di identità o riconoscimento di chi firma (che conservata nel fascicolo)
b) se la domanda o la dichiarazione su cui è apposta la firma autenticata va presentata a un privato:
- occorre autenticare la firma
c) se la domanda o la dichiarazione su cui è apposta la firma autenticata va presentata a organi della Pubblica Amministrazione ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici (es. delega per la riscossione della pensione o di altre provvidenze economiche da parte dei delegati):
- occorre autenticare la firma
d) nel caso di accettazione di candidature elettorali, presentazione di liste elettorali, proposte di leggi e referendum:
- occorre autenticare la firma.
Nei casi b) e c) la firma deve essere autenticata dal: (in alternativa)
- notaio
- cancelliere del tribunale
- Segretario Comunale
- dipendente addetto a ricevere la documentazione
- funzionario incaricato dal Sindaco
Nel caso d) la firma deve essere autenticata dai soggetti di cui all'art. 14 L. 53 del 21/03/1990 e successive modifiche ed integrazioni:
- notaio
- pretore
- giudice conciliatore
- cancelliere di pretura e di tribunale
- Sindaco e Assessori delegati a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
- presidente del consiglio circoscrizionale
- Segretario Comunale
- funzionario incaricato dal Sindaco