- firmato dal richiedente in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente e presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
2) In caso di ritiro dell'atto da parte di persona diversa dall'interessato:
- delega scritta da parte dell'interessato (delegante) nei confronti di chi ritira (delegato)
- fotocopia del documento di identità o riconoscimento dell'interessato
- esibizione del documento di identità o riconoscimento di chi ritira
Richiesta tesserino funghi per altra persona (Mod. F02)
Informazioni funghi 2019-2020.pdf (file .pdf - dimensione 306 KB)
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Ogni tesserino ha validità pari a 6 mesi dalla data di rilascio
ADOTTATO DA: Operatore di Sportello
- L. 352 del 23 agosto 1993 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"
- L.R. 7 del 14 aprile 2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali"
- L.R. 6 del 2 aprile 1996 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della L. 352 del 23/08/1993"
- Delib. G.R. 22230 del 28 dicembre 2015
- Nota Dir.Gen. del Servizio regionale Cura del territorio e dell'Ambiente del 22 giugno 2016
- Linee guida provinciali per il rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei nel territorio non montano
- Durante la raccolta, il tesserino in corso di validità deve essere accompagnato da un documento di identità o riconoscimento dell'intestatario, da esibire su richiesta del personale di vigilanza
- Il tesserino per la raccolta dei funghi in aree non montane può essere utilizzato nei seguenti Comuni della Provincia di Bologna: Casalecchio di Reno, Castel Guelfo di Bologna, Castel San Pietro Terme, Dozza, Imola, Medicina, Molinella, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Zola Predosa
- Ai minori di 14 anni è consentita la raccolta anche se sprovvisti di tesserino, purché accompagnati da persona che ne sia provvista. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo di raccolta giornaliero personale consentito
- Ogni persona può raccogliere fino a 3 kg. di funghi al giorno, di cui non più di 1 kg. delle specie Amanita caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo) Tale limite può essere superato se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti
- È vietata la raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo chiuso, del Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a 3 cm., della Calocybe gambosa (Prugnolo) e del Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro inferiore a 2 cm.
- La raccolta è consentita nelle giornate di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto
- La raccolta può essere effettuata esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati, purché apposita segnaletica non lo vieti. Non rientra nell'autorizzazione, quindi, la raccolta nei giardini e parchi privati, nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo (salvo che per i rispettivi proprietari)
- Nei parchi regionali vige il divieto assoluto di raccolta nelle aree classificate "Zona A", mentre per il restante territorio occorre prendere visione della specifica regolamentazione
- La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, effettuando sul luogo della raccolta una sommaria pulizia degli stessi. I funghi raccolti devono poi essere riposti in appositi contenitori rigidi ed areati
- È vietato utilizzare rastrelli, uncini o altri strumenti che possano danneggiare lo strato superficiale del terreno, il micelio del fungo o le radici delle piante
- È vietata la raccolta di funghi decomposti, anche parzialmente, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi spontanei di qualunque specie
- La raccolta è vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree classificate come "Zona A - Zona di protezione integrale" dei parchi regionali. Il Regolamento del parco può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla raccolta nelle altre zone a parco
- La raccolta è vietata anche nelle aree che fanno parte di parchi nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione
- Gli Enti competenti possono vietare la raccolta in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne o in determinate zone per periodi definiti e consecutivi, al fine di garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema
- La Regione può vietare la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e scientifico o di singole specie di funghi epigei che si trovano in significativa rarefazione o in pericolo di estinzione
- con Delib. G. Unione 77 del 18/09/2017 è vietata la raccolta di funghi epigei spontanei nei castagneti da frutto sul territorio dell 'Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia (Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa) dal 30 settembre al 31 ottobre 2017