- essere residente nel Comune di Casalecchio di Reno alla data di presentazione della domanda
- essere in possesso della licenza di porto d'armi per uso venatorio valida
- aver consegnato il tesserino venatorio scaduto o la denuncia di smarrimento (nel caso non si tratti di primo rilascio) entro il 31 marzo che precede l'inizio della stagione venatoria
- aver provveduto a comunicare alla Provincia di residenza l'opzione sulla forma di caccia prescelta a norma del c. 5 art. 12 L. 157 dell'11/02/1992 e dell'art. 34 L.R. 8 del 15/02/1994
Il richiedente deve:
1) presentare l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa di porto d'armi per uso caccia e della tassa addizionale di cui al c. 1 art. 24, L. 157 dell'11/02/1992
2) presentare l'attestazione di versamento delle quote assicurative di cui al c. 8 art. 12, L. 157 dell'11/02/1992
3) presentare l'attestazione di versamento della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia Romagna - Tasse Concessioni Regionali e altri Tributi, con causale: "abilitazione esercizio venatorio stagione in corso" e aver provveduto al versamento e all'iscrizione agli A.T.C. di cui all'art. 36 L.R. 8 del 15/02/1994 (per chi esercita l'attività venatoria all'interno di Ambiti Territoriali Caccia)
4) presentare la licenza di porto d'armi per uso venatorio valida
5) presentare il tesserino con il codice fiscale
6) compilare e firmare il modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara la regolarità degli adempimenti e le caratteristiche dell'attività venatoria svolta
In caso di ritiro del tesserino da parte di persona diversa dall'interessato:
7) Delega scritta da parte dell'interessato (delegante) nei confronti di chi ritira (delegato), fotocopia del documento di identità dell'interessato ed esibizione del documento di identità in corso di validità di chi ritira
Per la stagione venatoria 2015/2016 il ritiro del tesserino può avvenire a partire dalla data ancora da stabilire.
RESTITUZIONE TESSERINO
Al termine della stagione venatoria il tesserino va restituito al Comune di residenza. Per la stagione venatoria 2014/2015 la restituzione deve avvenire entro martedì 31 marzo 2015.
Autodichiarazione caccia azienda venatoria
Delega alla presentazione o al ritiro di documentazione da parte di terzi
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al termine della stagione venatoria o all'eventuale ritiro/sospensione da parte delle Autorità competenti
ADOTTATO DA: Operatore di Sportello
1) tassa di concessione governativa di porto d'armi per uso caccia e della tassa addizionale di cui al c. 1 art. 24, L. 157 dell'11/02/1992
2) quote assicurative di cui al c. 8 art. 12, L. 157 dell'11/02/1992
3) tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio sul c/c postale n. 116400 intestato a Regione Emilia - Romagna - Tasse Concessioni Regionali e altri Tributi, con causale: "abilitazione esercizio venatorio stagione in corso" e aver provveduto al versamento e all'iscrizione agli A.T.C. di cui all'art. 36 L.R. 8 del 15/02/1994 (per chi esercita l'attività venatoria all'interno di Ambiti Territoriali Caccia)
- L. 616 del 24 luglio 1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 L. 382 del 22/07/1975"
- L.R. 8 del 15 febbraio 1994 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica per l'esercizio dell'attività venatoria"
- Disposizioni regionali per il rilascio del tesserino regionale per l'esercizio venatorio
- Manuale regionale "Gestione tesserini caccia"