ATTENZIONE: il cittadino straniero comunitario può firmare solo i moduli riguardanti le elezioni comunali.
- personalmente dal dipendente che autentica la firma (conoscenza diretta)
- mediante 2 persone fidefacienti, ciascuna in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i fidefacienti devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, conosciuti dal dipendente che autentica la firma
- mediante 2 testimoni che dichiarino di conoscerlo personalmente, ciascuno in possesso di un proprio documento di identità o riconoscimento
ATTENZIONE: i testimoni devono essere maggiorenni italiani o stranieri residenti in Italia, in possesso della capacità di agire, in grado di firmare e non possono essere ciechi, sordi, muti, il coniuge o parenti e affini del dipendente o del richiedente in linea retta fino a qualunque grado e in linea collaterale fino al 3° grado compreso
Ai sensi dell'art. 7 L. 352/1970, i moduli per la raccolta delle firme devono essere vidimati dal Segretario Comunale che vi appone il bollo dell'ufficio, la data e la firma.
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino al termine stabilito e comunicato dal soggetto promotore
ADOTTATO DA: Funzionario incaricato dal Sindaco
- D.P.R. 223 del 20 marzo 1967 "Approvazione del T.U. delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali"
- L. 352 del 25 maggio 1970 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"
- L. 53 del 21 marzo 1990 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"
- L. 130 del 28 aprile 1998 "Modifica dell'art. 14 L. 53 del 21/03/1990, in materia di autenticazione delle firme degli elettori"
- L. 120 del 30 aprile 1999 "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale"
- Circ. 158 del 22 luglio 1999 "Autenticazione delle sottoscrizioni delle richieste di referendum popolare"
- Regolamento comunale sul referendum abrogativo comunale
- Circ. Prefettura Bologna 29112 del 06 agosto 2013 "Art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Autenticazione da parte di organi di governo degli enti locali delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati alle consultazioni elettorali e per il deposito di iniziative popolari legislative e referendarie"