- Possono chiedere i contributi di cui alla lettera d) (vedere NOTE) i cittadini con incapacità motorie permanenti titolari di patente di guida di categoria A / B / C speciale.
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alle precedenti lettere a) e b):
- il possesso da parte della persona con disabilità, per la cui mobilità è acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art.3 L. 104 del 5 febbraio 1992, rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge;
- un valore I.S.E.E. riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell'autoveicolo non superiore a 21.000 euro, calcolato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998 e succ. modif.;
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave e l'intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.
Sono requisiti di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera c):
- il possesso da parte della persona disabile, per la cui mobilità è acquistato l'autoveicolo, della certificazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art.3 L. 104 del 5 febbraio 1992, rilasciata ai sensi dell'art. 4 della medesima legge;
- un'età non superiore ai 65 anni ovvero il possesso della certificazione di handicap di cui alla L. 104 del 5 febbraio 1992 rilasciata prima del compimento del sessantaciquesimo anno di età o della certificazione di invalidità con data antecedente al 5 febbraio 1992 (data di approvazione della medesima legge);
- un valore I.S.E.E. riferito al nucleo familiare del soggetto intestatario dell'autoveicolo (calcolato in base al D.Lgs. 109 del 31 marzo 1998 e succ. modif.), inferiore a parametri defini annualmente dalla regione Emilia-Romagna;
- la presenza di consolidati e verificabili rapporti di assistenza tra la persona in situazione di handicap grave e l'intestatario dell'autoveicolo, nel caso si tratti di persone diverse.
E' requisito di accesso ai contributi di cui alla precedente lettera d):
- il possesso di patente di guida di categoria A / B / C speciale con indicazione delle modifiche degli strumenti di guida da apportare sul veicolo.
- firmato dal richiedente in presenza del dipendente addetto (il richiedente deve essere provvisto di proprio documento d'identità);
- già firmato dal richiedente e inviato tramite posta tradizionale / fax o presentato da persona diversa dal richiedente a cui deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente.
Il richiedente dovrà allegare alla domanda:
Per i contributi di cui alle lettere a), b), c), d) (vedere NOTE):
- copia della documentazione della spesa già effettuata (fattura o ricevuta fiscale) per l'acquisto o l'adattamento del veicolo per il quale si richiede il contributo
- attestazione I.S.E.E. valida alla data di presentazione della domanda.
Inoltre, per i contributi di cui alle lettere a), b), c):
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della L. 104 del 5 febbraio 1992 in merito alla gravità dell'handicap, rilasciata dalle competenti Commissioni mediche, così come previsto dall'art. 4 della medesima legge;
Inoltre, per i contributi di cui alle lettere a), b), d):
- copia della patente di guida speciale o del certificato riportanti gli adattamenti agli strumenti di guida prescritti dalla competente Commissione dell'A.U.S.L.;
Inoltre, per i contributi di cui alle lettere a), b):
- copia della carta di circolazione dell'autoveicolo riportante gli adattamenti effettuati.
Inoltre, per i contributi di cui alla lettera c) in caso di età superiore a 65 anni:
- copia della certificazione di cui al comma 3 dell'art.3 della L. 104 del 5 febbraio 1992 o della certificazione di invalidità civile con data antecedente al 5 febbraio 1992, rilasciata prima del compimento del sessantacinquesimo anno d'età.
La domanda va presentata al proprio Comune di residenza, o ad altro Ente delegato dal proprio Comune di residenza, entro il 1° marzo di ogni anno.
[link www.emiliaromagnasociale.it]
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Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Illimitata
ADOTTATO DA: Dirigente di Area
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 21 giugno 2004 "Criteri e modalità di accesso ai contributi per la mobilità e l'autonomia nell'ambiente domestico a favore di persone con disabilità art.9 e art.10 L.R. 29/97;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2304 del 22 novembre 2004 Integrazione alla Delibera G.R. n. 1161/04 recante criteri e modalità di accesso ai contributi di cui alla legge regionale n. 29/1997.
a) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto e destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104 del 5 febbraio 1992;
b) adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104 del 5 febbraio 1992;
c) acquisto di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona riconosciuta nella situazione di handicap con connotazione di gravità di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104 del 5 febbraio 1992;
d) adattamento alla guida di un autoveicolo destinato abitualmente alla mobilità di una persona titolare di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti (comma 1, dell'art. 27 della L. 104 del 5 febbraio 1992).
Le richieste di contributo non possono riguardare interventi finanziati da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente. Per essere ammessi a contributo gli adattamenti di cui alle lettere a), b), d) devono: 1) risultare dalla carta di circolazione; 2) essere caratterizzati da un collegamento permanente all'autoveicolo; 3) comportare una modifica funzionale alle abilità residue della persona, indispensabile per poter guidare e/o accedere al veicolo.
Gli adattamenti possono riguardare esclusivamente:
- le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione medica per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida della persona con disabilità o sul certificato emesso dalla Commissione medica;
- le modifiche della carrozzeria e della sistemazione interna dell'autoveicolo tali da consentire alla persona con disabilità di accedervi e di utilizzarlo.
I contributi di cui alle lettere a) e b) sono destinati a persone con disabilità di particolare gravità e tali da richiedere di modificare l'autoveicolo in modo sostanziale per poter: entrare nell'abitacolo ed essere trasportati; entrare nell'abitacolo e guidare; guidare.
Si tratta, dunque, di allestimenti generalmente complessi e piuttosto costosi, che si rendono necessari per le persone con gravi disabilità motorie (ad esempio con esiti di paraplegia, tetraplegia, emiparesi, malformazioni congenite arti superiori e inferiori, malattie degenerative, amputazioni bilaterali&) per poter guidare, sedersi sui sedili del veicolo o entrare nel veicolo rimanendo sulla carrozzina.
Sono dunque ammissibili a contributo i seguenti adattamenti al trasporto:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico, elettrico o idraulico;
- sedile girevole con rotazione a 90°;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta della carrozzina con sopra il passeggero (cinture di sicurezza);
- altri dispositivi con le caratteristiche e funzioni sopra indicate e giudicati ammissibili in fase di istruttoria sulla base di idonea documentazione medica e tecnica.
Per quanto riguarda invece gli adattamenti alla guida, sono ammissibili a contributo unicamente le modifiche ai comandi di guida prescritti dalla Commissione per le patenti speciali e riportati sulla patente di guida o sul certificato emesso dalla Commissione.
E' importante non confondere la certificazione di cui alla L. 104 del 5 febbraio 1992 con la certificazione di invalidità civile che non può essere utilizzata per l'accesso a questi contributi.
Perché la domanda possa essere ammessa al contributo occorre prestare particolare attenzione al fatto che nella certificazione di cui alla L. 104/1992 sia riconosciuta la situazione di handicap grave, vale a dire che sia barrata la casella corrispondente alla descrizione di handicap grave di cui al comma 3 dell'art. 3 della L. 104 del 5 febbraio 1992.