E' formato da due parti distinte: una di competenza del Comune (il certificato contestuale di nascita e cittadinanza del minore) e una di competenza della Questura (la convalida).
Il minore deve avere:
- la cittadinanza italiana
- un'età inferiore a 15 anni
- la residenza a Casalecchio di Reno
Il certificato per l'espatrio dei minori di anni 15 non può essere rilasciato alle persone iscritte all'A.I.R.E. - Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all'Estero del Comune di Casalecchio di Reno, perché in questo caso la cittadinanza può essere certificata solo dall'autorità consolare italiana competente per territorio estero di residenza.
1) Documento d'identità o riconoscimento del richiedente
PER LA VIDIMAZIONE PRESSO LA QUESTURA
1) Modulo di domanda n. 308 su fac-simile predisposto dalla Questura (scaricabile dal sito www.poliziadistato.it) compilato e firmato dal richiedente su cui barrare la casella corrispondente al rilascio del lasciapassare
2) Certificato rilasciato dal Comune
3) N.2 fotografie recenti a mezzo busto e a capo scoperto dell'interessato (eccetto il caso in cui la copertura del capo con velo o turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili)
Nota: per la legalizzazione della fotografia occorre anche la presenza del minore
4) Fotocopia di un documento di identità o riconoscimento di entrambi i genitori o del tutore, curatore, affidatario
5) Fotocopia di un documento di identità o riconoscimento dell'eventuale accompagnatore diverso dai genitori o dal tutore, curatore, affidatario a cui si intende affidare il minore di anni 14 durante la sua permanenza all'estero
6) Atto di assenso all'espatrio firmato da entrambi i genitori o dal tutore, dal curatore o dall'affidatario dell'interessato (eccetto il caso di genitore vedovo o di riconoscimento del minore da parte di un solo genitore)
In caso di rifiuto dell'assenso all'espatrio da parte di un genitore:
7) Nulla-osta del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore
Informativa privacy.pdf (file .pdf - dimensione 142,5 KB)
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
FORMA: Rilascio del certificato da portare in Questura per la convalida
TERMINE DI VALIDITÀ: 1 anno dalla data del rilascio.
ADOTTATO DA: Ufficiale d'Anagrafe
Euro 0,26 per diritti di segreteria
Ai sensi dell'art. 18 Allegato B D.P.R. 642/1972, il certificato viene rilasciato in esenzione dall'imposta di bollo.
- Circ. Min. Interno 20 del 2010 "Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13.12.1957"
- Circ. Min. Interno 17 dell'8 giugno 2010
- Circ. Min. Interno 16 del 31 maggio 2010
- Circ. Questura di Bologna dell'11 febbraio 2010 "Modifiche intervenute sugli art. 14 d 17 della legge 21.11.1967, n. 1185; modalità di compilazione del timbro di convalida del certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici"
- Circ. Min. Interno 0005213 del 21 agosto 2009 "Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni 15. Timbro in uso presso gli uffici passaporti"
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- Circ. .M.I.A.C.E.L. 3 del 14 marzo 1995 "Documenti di identità personale ed autenticazione di fotografie"
- Circ. Min. Interno 300/B.39134/2.22.10 dell'8 agosto 1985 "Accordo Europeo sul regime della circolazione delle persone tra i Paesi Membri del Consiglio d'Europa (Strasburgo 13.12.1957). Certificati di nascita per i minori di anni 15"
- D.P.R. 649 del 6 agosto 1974 "Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio"
- Accordo di Parigi del 13 dicembre 1957 "Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa"
- R.D. 773 del 18 giugno 1931 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
- D.L. 135 del 25 settembre 2009 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"
L'autorizzazione all'espatrio viene collocata dalla Questura sul retro del certificato rilasciato dal Comune. Il certificato contiene:
- cognome e nome del minore
- luogo, data di nascita ed estremi dell'atto di nascita del minore
- cittadinanza italiana del minore
ATTENZIONE: il certificato non può contenere:
- paternità e maternità del minore (la L. 1064 del 31 ottobre 1955 e il D.P.R. 432 del 2 maggio 1957 impongono di omettere l'indicazione della paternità e della maternità nei certificati, negli estratti, nei documenti di riconoscimento e in tutti i documenti in cui era prescritta e nei quali la persona viene indicata 'per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o filiazione') nelle carte e nei passaporti i dati sono indicati
- altri dati personali o familiari non previsti dalle disposizioni ministeriali
La fotografia e la relativa autenticazione sono apposte dalla Questura, successivamente alla stampa dell'autorizzazione.
Con l'introduzione della carta d'identità anche per i minorenni, il lasciapassare è diventato di fatto un documento non più utilizzato.