Nel caso di trasporto all'estero attraverso questa modulistica è possibile richiedere anche il rilascio del passaporto mortuario o autorizzazione all'estradizione di cadavere, resti mortali o ceneri.
È necessario disporre delle credenziali SPID.
Domanda di passaporto mortuario o autorizzazione all’estradizione di cadavere, resti mortali o ceneri
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Limitatamente al trasporto richiesto e autorizzato
ADOTTATO DA: Ufficiale di Stato Civile
- il pagamento elettronico immediato;
- di stampare il bollettino PagoPA e recarsi in posta o nelle tabaccherie aderenti.
Una volta corrisposta la cifra dovuta, anche se in modo differito, la pratica si protocollerà in automatico.
Sono esclusi i soggetti esenti dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 8 L. 266/91 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs 460/97- art. 27 bis Tab D.P.R. 642/72.
I trasporti funebri sono effettuati in regime di libera concorrenza e i relativi costi sono a totale carico dei richiedenti.
- L. 271 del 28 luglio 1989 "Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale"
- L. 130 del 30 marzo 2001 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri"
- D.P.R. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127. Articolo 74"
- Circ. Min. Sanità 24 del 24 giugno 1993 "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con DPR n. 285/90: circolare esplicativa"
- D.P.R. 285 del 10 settembre 1990 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"
- Dir. G.R. 1622 del 13 ottobre 2008 "Modificazioni alla delibera n. 10/2005 di approvazione della Direttiva in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 19/2004 - Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria"
- D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
Il trasporto funebre è svolto direttamente dalle agenzie di onoranze funebri in possesso dei requisiti di Legge.
Le salme provenienti da altro Comune normalmente sono trasportate direttamente al cimitero comunale, dove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri rispetto alla sepoltura a cui sono destinati, in base a quanto risulta dalla documentazione e dal sigillo di ceralacca sul cofano (se presente).
Il trasporto del cadavere per la cremazione e il successivo trasporto delle ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento del Comune dove è avvenuta la morte.
I resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di lamiera zincata di spessore non inferiore a mm. 0,66 chiusa con saldatura anche a freddo, con l'indicazione di nome e cognome della persona deceduta o, se sconosciuta, del luogo e della data di ritrovamento.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro sistema analogo, che garantisca l'inalterabilità del contenuto.
Il trasporto funebre da o verso uno Stato estero è regolato dal Regolamento nazionale di polizia mortuaria e da accordi internazionali bilaterali o multilaterali.
Per informazioni, rivolgersi direttamente all'Ufficio di Stato Civile.