PER FISSARE L'APPUNTAMENTO:
- sito web www.comune.casalecchio.bo.it - SERVIZI ONLINE - Prenotazioni appuntamenti - Procedimenti Stato civile - Dat/Dichiarazioni anticipate di trattamento
- numero verde 800 011 837 o numero centralino 051 598 111
- presso SEMPLICE - Sportello Polifunzionale per il Cittadino
- residente a Casalecchio di Reno
- maggiorenne
- in possesso della capacità di intendere e di volere
ATTENZIONE: la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente non comporta la cancellazione dal registro delle D.A.T. Nel caso di trasferimento della residenza in altro Comune, l'interessato può mantenere la dichiarazione in deposito presso il Comune di Casalecchio di Reno o provvedere al ritiro della stessa.
ATTENZIONE:
- Il Comune non può fornire modelli o prestampati e il personale non può dare informazioni sulla compilazione né assistenza alla stesura della dichiarazione. Alcune associazioni, comitati e altre libere forme associative senza fini di lucro hanno creato e mettono a disposizione modelli da utilizzare per le D.A.T.
- L'interessato può nominare una persona di sua fiducia chiamata 'fiduciario', che ne fa le veci e lo rappresenta nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, come garante della fedele esecuzione della sua volontà nel caso lui si trovi nell'incapacità di intendere e di volere riguardo ai trattamenti proposti. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere ed accetta la nomina firmando la D.A.T. o con un atto successivo allegato alla D.A.T.
- Al momento del deposito della dichiarazione presso il Comune, viene fatta firmare all'interessato e all'eventuale fiduciario se già nominato anche la richiesta di iscrizione della dichiarazione nel registro delle D.A.T.
2) Copia dei documenti di identità o riconoscimento dell'interessato e dell'eventuale fiduciario
3) Tessera sanitaria dell'interessato e del fiduciario (se nominato)
ATTENZIONE: oltre che con scrittura privata da consegnare presso il proprio Comune di residenza, le D.A.T. possono essere rese:
- tramite atto pubblico o con scrittura privata autenticata presso un notaio. In questo caso è il notaio a trasmettere le D.A.T. al Comune competente per la registrazione
- tramite scrittura privata da consegnare direttamente presso le strutture sanitarie che hanno adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico (es. Regione Emilia Romagna)
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
TERMINE DI VALIDITÀ: Fino a modifica o revoca da parte dell'interessato
ADOTTATO DA: Funzionario incaricato
- Art. 3 Capo 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Art. 9 Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione di Oviedo) del 4 aprile 1997 ratificata in Italia con L. 145 del 28 marzo 2001
- Artt. 16, 35 e 38 Codice di Deontologia Medica
- Raccomandazioni del Comitato Nazionale di Bioetica del 18 dicembre 2003
- Sentenza 21748/2007 della Corte di Cassazione
- L. 219 del 22 dicembre 2017
- Circ. Min. Interno 1/2018
-Decreto Ministero della Salute 168/2019
-Circ. Min. Interno 2/2020
E' prevista la possibilità di ottenere la cancellazione dalla Banca dati nazionale e di ritirare le disposizioni anticipate di trattamento previa richiesta presentata personalmente dal disponente all'Ufficiale di Stato Civile del Comune. Il Comune comunicherà la volontà del disponente al Ministero della salute via PEC.
Se per ragioni di emergenza e urgenza non è possibile revocare la D.A.T. con le modalità sopra indicate, le volontà possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico in presenza di 2 testimoni.
Le D.A.T. valgono in caso il dichiarante si trovi in una condizione di incapacità e di impossibilità ad esprimere il diritto ad acconsentire o meno alle cure sanitarie proposte dai medici, per effetto di una malattia o di una lesione traumatica cerebrale irreversibile e invalidante o di una malattia che necessiti dell'utilizzo permanente di macchine o sistemi artificiali, che impediscono una normale vita di relazione o di uno stato di permanente incoscienza (coma o persistente stato vegetativo).