- firmato dal richiedente o dal legale rappresentante in presenza del dipendente addetto (chi firma deve essere provvisto di proprio documento di identità o riconoscimento)
- già firmato dal richiedente o dal legale rappresentante e inviato tramite posta tradizionale, fax, posta elettronica o presentato da persona diversa, a cui deve essere allegata fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento di chi ha firmato
- firmato da persona delegata dal richiedente o dal legale rappresentante. In questo caso occorre allegare la delega scritta da parte del richiedente (delegante) nei confronti di chi presenta la domanda (delegato), fotocopia o scansione del documento di identità o riconoscimento del richiedente ed esibizione del documento di identità o riconoscimento di chi presenta la domanda
ATTENZIONE: L'invio tramite posta elettronica è ammesso solo a una delle seguenti condizioni:
a) la richiesta è firmata digitalmente dal richiedente
b) il richiedente viene identificato dal sistema informatico attraverso l'uso della carta di identità elettronica, della carta nazionale dei servizi o degli altri strumenti previsti dalla Legge
c) la richiesta è trasmessa tramite la casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata del richiedente
d) la richiesta è firmata con firma autografa del richiedente e viene scansionata insieme al suo documento di identità o riconoscimento e trasmessa tramite posta elettronica semplice o una casella P.E.C. - Posta Elettronica Certificata generica
ATTENZIONE: La richiesta deve indicare:
- con precisione i documenti ai quali si chiede di accedere o gli estremi per la loro identificazione
- il motivo della richiesta (l'interesse diretto, concreto ed attuale)
- i dati anagrafici e il potere di rappresentanza del richiedente (es.: il legale rappresentante di una società, il presidente di un'associazione, ecc.)
2) In caso di richiesta di invio della documentazione tramite posta tradizionale: attestazione di avvenuto pagamento tramite versamento su c/c postale
3) In caso di ritiro della documentazione da parte di persona diversa dal richiedente: delega scritta da parte del richiedente (delegante) nei confronti di chi ritira (delegato), fotocopia del documento valido di identità o riconoscimento del richiedente ed esibizione del documento valido di identità di chi ritira
Ai sensi del comma 4 art. 25 L. 241/1990, trascorsi 30 giorni dalla richiesta di accesso senza che l'Amministrazione si sia pronunciata, "...questa si intende respinta".
Ai sensi dell'art. 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e sull'accesso all'impiego, in caso di inerzia e trascorsi inutilmente i termini per la conclusione del procedimento, il richiedente può rivolgersi al Dirigente preposto all'Ufficio o al Segretario Generale.
FORMA: Rilascio o invio di copia della documentazione ammessa all'accesso
TERMINE DI VALIDITÀ: L'interessato può prendere visione o ritirare copia della documentazione ammessa all'accesso a partire dal 15° giorno successivo alla data di presentazione della richiesta (comunque per un periodo non inferiore a 15 giorni)
ADOTTATO DA: Comandante
In caso di diniego della richiesta:
FORMA: Silenzio-rifiuto oppure comunicazione contenente le ragioni del diniego, della limitazione o del differimento, oltre che tempi e autorità presso cui è possibile presentare ricorso
TERMINE DI VALIDITÀ: Il diniego è valido fino a quando permangono le ragioni che lo hanno determinato (è comunque necessario presentare una nuova richiesta)
ADOTTATO DA: Comandante
Per il ritiro di copie, fatte salve le disposizioni di Legge in materia di bollo, è previsto il pagamento:
1) dei costi di riproduzione in base a tariffe stabilite dalla Giunta Comunale:
- da 1 a 10 fogli formato A4 = Euro 3,00
- oltre 10 fogli formato A4 = Euro 0,30 per ogni foglio ulteriore
2) di eventuali altri costi, dei diritti di ricerca e di visura
In caso di invio della documentazione ammessa all'accesso tramite posta tradizionale: vanno aggiunti Euro 4,30 per le spese postali.
In caso di invio della documentazione ammessa all'accesso tramite fax: costo aggiuntivo di Euro 3,00.
Il pagamento va effettuato mediante versamento sul c/c postale n° 813402 intestato a "Comune di Casalecchio di Reno", indicando come causale "Altri proventi Polizia Municipale".
- L. 15 dell'11/02/2005 "Modifiche ed integrazioni alla L. 241 del 07/08/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa"
- D.LGS. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
- Art. 146 D.Lgs 285 del 30/04/1992 "Codice della Strada" e successive modifiche
- L. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- Regolamento comunale in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato
- Delib. G.C. 100 del 21/10/2008
- Delib. G.C. 670 del 21/09/1993 "Revisione ed adeguamento tariffe servizi comunali diversi (riproduzione atti e documenti, rilascio copie pubblicazioni, elaborati, ecc.) e rideterminazione dei corrispettivi per lavori effettuati dal Centro Elettronico per conto terzi pubblici e privati"